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Sentenza

Sentenza del 31/10/2024 n. 28120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento, fondato sulla verifica della Guardia di Finanza conclusa con PVC del 27 settembre 2012, riguardava IRES, IVA e IRAP per il 2006, anno per il quale C.I.S.E.T. non aveva presentato la dichiarazione. Erano stati contestati ricavi e plusvalenze relativi alla vendita di un immobile, di autoveicoli e di altri beni aziendali, nonché somme riferite a cauzioni per fitti passivi. La società contestava, tra l'altro, la doppia tassazione di ricavi e plusvalenze per le medesime operazioni, l'insufficienza della motivazione della CTR e l'omessa pronuncia su alcune censure. Deduceva inoltre che il contraddittorio preventivo non era stato instaurato e che la CTR aveva erroneamente considerato l'IVA un tributo non armonizzato; in subordine, lamentava l'omessa verifica della prova di resistenza. Il ricorso per Cassazione era articolato in cinque motivi.

La decisione

La CTP di Napoli aveva riunito i ricorsi delle due società e li aveva respinti; la CTR della Campania aveva confermato la decisione, rilevando anche la tardività del ricorso di Modul System. La Cassazione ha accolto i primi tre motivi di C.I.S.E.T.: la motivazione della CTR sulla tassazione contemporanea dei ricavi e delle plusvalenze era meramente apparente e non affrontava la dedotta doppia imposizione, anche rispetto ai beni strumentali e ai fitti passivi. Ha accolto anche il quarto motivo: l'IVA è un tributo armonizzato e, se manca il contraddittorio preventivo, il giudice di merito deve verificare se il contribuente abbia fornito la prova di resistenza; la CTR non aveva esaminato tale questione. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione. La Cassazione non ha annullato definitivamente l'accertamento né deciso nel merito la spettanza delle somme: ha disposto un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Artt. 85 e 86 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Questa motivazione risulta invero meramente apparente, perché propone un'affermazione apodittica, che non illustra la valutazione operata sulla contestazione che sottoponendosi ad imposizione tanto il ricavo della vendita quanto la plusvalenza conseguita rimarrebbero violati gli artt. 85 e 86 del Tuir, e comunque ne conseguirebbe un illegittimo fenomeno di doppia imposizione.

    La decisione non stabilisce che ricavi e plusvalenze non possano mai essere tassati in relazione alla stessa cessione; stabilisce che il giudice deve esaminare e motivare in modo effettivo la contestazione secondo cui, nel caso concreto, tassare entrambi gli importi comporterebbe una duplicazione impositiva in violazione delle regole del TUIR.

  • Disciplina del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati e prova di resistenza; principi dell'Unione europea

    Tuttavia, nonostante gli autorevoli precedenti invocati dal giudice dell'appello ma fraintesi, risulta pacifico che l'Iva è un tributo armonizzato e pertanto, nel caso in cui il contraddittorio preventivo non sia stato promosso dall'Amministrazione finanziaria, compete innanzitutto al giudice del merito verificare se il contribuente abbia fornito la c.d. prova di resistenza.

    L'IVA è un tributo armonizzato. Se l'Amministrazione non ha instaurato il contraddittorio preventivo, il giudice deve verificare la prova di resistenza, cioè se il contribuente abbia indicato elementi che avrebbero potuto incidere sul procedimento o sul contenuto dell'accertamento. La sentenza non afferma che la sola omissione del contraddittorio comporti automaticamente l'annullamento dell'atto.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Considerazioni del tutto analoghe devono proporsi in ordine alla contemporanea tassazione di ricavi e plusvalenze in relazione al ricavato della vendita di beni strumentali e di fitti passivi.

    La CTR deve pronunciarsi sulle specifiche censure devolute in appello, comprese quelle relative alla contemporanea tassazione di ricavi e plusvalenze per beni strumentali e somme riferite a fitti passivi. Nel caso esaminato, l'omesso esame di tali questioni è stato ricompreso nell'accoglimento dei primi tre motivi.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile

    Questa motivazione risulta invero meramente apparente, perché propone un'affermazione apodittica, che non illustra la valutazione operata sulla contestazione che sottoponendosi ad imposizione tanto il ricavo della vendita quanto la plusvalenza conseguita rimarrebbero violati gli artt. 85 e 86 del Tuir, e comunque ne conseguirebbe un illegittimo fenomeno di doppia imposizione.

    La Cassazione ha esaminato le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente attraverso i motivi previsti dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4. Una pronuncia che non rende comprensibile l'esame di una contestazione decisiva può essere cassata per vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando un contribuente contesta la tassazione sia del ricavo sia della plusvalenza derivanti da una stessa cessione, il giudice deve affrontare la contestazione concreta e spiegare perché le due componenti siano autonomamente imponibili o perché non si produca una duplicazione. Una formula apodittica non è sufficiente.
  • L'IVA è un tributo armonizzato. In caso di mancato contraddittorio preventivo, occorre verificare la prova di resistenza del contribuente; l'omissione non comporta, da sola, l'automatica invalidità dell'accertamento.
  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle questioni specificamente riproposte e non può limitarsi a una motivazione apparente o a un'adesione non valutativa alla decisione di primo grado.
  • La cassazione con rinvio per vizi di motivazione o per mancata verifica di una questione non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo i principi indicati e può rideterminare l'esito.

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