Sentenza del 30/10/2024 n. 28034 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’accertamento relativo all’anno d’imposta 1998, con cui erano stati recuperati ai fini IVA costi ritenuti indebitamente detratti. Ha dedotto: la formazione di un giudicato esterno, relativo allo stesso anno, tributo e presupposti fattuali; l’insufficiente motivazione dell’avviso, che rinviava al verbale della Guardia di Finanza senza autonoma valutazione; l’erroneità del ricarico del 34,09%, calcolato su un campione limitato e disomogeneo e mediante media aritmetica semplice, senza esaminare le fatture di vendita; l’omesso esame degli elementi contestati sul calcolo; e l’omessa pronuncia sulla detrazione IVA di fatture inviate alla sede secondaria, ritenute non inerenti perché riportavano un indirizzo diverso dalla sede legale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e ha rigettato il secondo. Ha riconosciuto l’efficacia del giudicato esterno formatosi sulla controversia relativa al medesimo anno e ai medesimi presupposti, rilevando che il criterio di ricarico era già stato giudicato illegittimo. Ha inoltre ritenuto inadeguato il calcolo del ricarico, basato su tre macrocategorie non rappresentative, su beni disomogenei e sui listini anziché sulle vendite effettive e sui dati del mercato; ha accertato anche l’omessa pronuncia della CTR sulla contestazione relativa alle fatture inviate alla sede secondaria. Ha invece ritenuto legittima, in sé, la motivazione per relationem dell’avviso al PVC. La sentenza della CTR della Sicilia n. 1276/2015, che aveva confermato il rigetto del ricorso da parte della CTP di Messina, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel caso di specie, pertanto, ricorre l'efficacia espansiva del giudicato esterno in quanto i separati giudizi riguardano (anche) il medesimo tributo, il medesimo anno di imposta ed i medesimi presupposti di fatto fondanti la pretesa tributaria.
Il giudicato esterno può spiegare efficacia anche in un distinto giudizio tributario quando le controversie riguardano lo stesso tributo, lo stesso anno d’imposta e i medesimi presupposti di fatto della pretesa.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio
Il rinvio dell’avviso alle conclusioni del PVC non è illegittimo per il solo fatto che l’Ufficio non ripeta una valutazione autonoma, se gli elementi sono già noti al contribuente e il rinvio non pregiudica il contraddittorio.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
in tema di rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve - per vero - avvenire adottando un criterio che sia: 1) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; 2) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; 3) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni
La stima presuntiva del ricarico deve usare un campione appropriato e coerente con i beni esaminati; la scelta tra media aritmetica e ponderale dipende dalla composizione del campione. Nel caso deciso, l’aggregazione di beni eterogenei e il ricorso a listini generali, anziché ai dati delle vendite effettive, hanno reso inattendibile la ricostruzione.
Così qualificata, la censura consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità (in tal caso giudice anche del fatto processuale) di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello, dal quale risulta come i giudici di appello abbiano omesso di pronunciare su un motivo di impugnazione autonomamente apprezzabile e ritualmente e inequivocabilmente formulato.
La mancata decisione su un motivo d’appello autonomo, ritualmente e chiaramente formulato, integra omessa pronuncia. Se la censura è autosufficiente, la Cassazione può esaminare gli atti processuali per verificarla.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È, infine, fondato, il quinto motivo di ricorso, dovendosi peraltro rilevare come, in realtà, la denuncia sia volta a far constare un'omessa pronuncia, rilevante, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc., come violazione della norma di diritto processuale di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
L’omessa pronuncia su un motivo d’impugnazione va denunciata in Cassazione come violazione processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche se il ricorrente l’aveva rubricata diversamente.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La norma è richiamata per le censure di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha esaminato i motivi quarto e quinto, precisando che il quinto, per il suo contenuto effettivo, denunciava invece un’omessa pronuncia processuale.
Il limite della doppia conforme non precludeva l’esame dei motivi quarto e quinto, poiché l’appello contro la sentenza di primo grado era stato depositato il 6 giugno 2008.
Massime di principio
- Un giudicato formatosi su una distinta controversia tributaria può rilevare nel nuovo giudizio quando coincidono tributo, periodo d’imposta e presupposti fattuali della pretesa; occorre verificare concretamente l’identità degli elementi decisivi.
- La percentuale di ricarico presuntiva deve fondarsi su un campione rappresentativo e omogeneo rispetto ai beni considerati. Se i prodotti differiscono per natura o volume di vendita, la media e la selezione del campione devono riflettere tali differenze.
- Per stimare il ricarico, i dati di acquisto e vendita devono essere pertinenti all’attività concreta; i listini generali non sostituiscono automaticamente le fatture delle vendite effettive o l’analisi del mercato di riferimento.
- La motivazione dell’avviso può rinviare al PVC senza riprodurne autonomamente ogni valutazione, se il contribuente conosce gli elementi richiamati e il rinvio non compromette il contraddittorio.
- Se il giudice d’appello non decide su una specifica censura autonoma e ritualmente proposta, può configurarsi omessa pronuncia; in Cassazione è necessario indicare in modo autosufficiente il motivo rimasto senza risposta e gli atti che ne consentono la verifica.
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