Sentenza del 31/10/2024 n. 28100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli atti di rettifica del dazio e di irrogazione delle sanzioni amministrative notificati in relazione all’importazione, il 2 agosto 2011, di tessuti in fibra di vetro dichiarati di origine malese. Sulla base di indagini OLAF, l’Agenzia aveva ritenuto che la merce fosse in realtà di origine cinese, transitata in Malesia senza trasformazione, e aveva applicato il dazio previsto per le merci cinesi, oltre al dazio antidumping e all’IVA. FERRITALIA aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che alla data dell’importazione non fosse ancora in corso un’indagine per estendere alla Malesia la disciplina antidumping. L’Agenzia ha proposto tre motivi: nullità per motivazione apparente; violazione delle norme doganali, sostenendo che la rettifica si fondasse sul regolamento antidumping già applicabile alle merci cinesi e non sulla successiva estensione alla Malesia; violazione delle regole sull’onere della prova e sull’efficacia delle indagini OLAF.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso: l’eventuale giudicato relativo alla posizione di CAD Sernav e le ulteriori questioni d’appello dovranno essere valutati dal giudice del rinvio, poiché la sentenza impugnata affrontava questioni distinte. Ha rigettato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, benché sintetica, rendeva comprensibile il percorso logico seguito; ha accolto il secondo, rilevando che la rettifica non dipendeva dalla successiva estensione del dazio antidumping ai prodotti malesi, ma dall’accertata origine cinese della merce, assoggettata al regolamento UE n. 138/2011, anteriore all’importazione. Ha rigettato il terzo motivo, non risultando dalla sentenza che la CTR avesse contestato il valore probatorio delle indagini OLAF. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, in diversa composizione, per il riesame dell’appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza del dazio o sulla validità degli atti.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c.
Nel caso di specie la pronuncia, sebbene sintetica, è sorretta da una motivazione logica, che, a prescindere dalla sua condivisibilità e dalla sua correttezza, evidenzia il percorso argomentativo del giudice d'appello.
La motivazione non è nulla per il solo fatto di essere sintetica: deve permettere di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e di controllarne la correttezza.
Art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il livello minimo necessario a rendere controllabile il ragionamento decisorio; la sua mera presenza formale o la descrizione astratta delle norme non bastano.
Regolamento UE n. 138/2011
L'atto di rettifica del dazio, e poi l'applicazione del dazio antidumping, trova causa non già in quella parte dell'inchiesta dell'Olaf, dai cui esiti è poi scaturito il Reg. n. 672/2012, inerente l'estensione dei dazi a prodotti di origine malese, bensì nel pregresso Reg. UE 138/2011 del febbraio 2011, risalente ad epoca anteriore all'importazione della merce (fibra di vetro per cui è causa), perché ne era stata accertata, sempre attraverso indagini dell'Olaf, la effettiva provenienza dalla Cina, mediante un meccanismo, di natura elusiva, di mero trasbordo da P.
Il dazio antidumping applicabile ai prodotti cinesi può fondare la rettifica quando sia accertato che la merce dichiarata malese era in realtà di origine cinese e aveva soltanto transitato in Malesia senza trasformazione. In tale ipotesi la questione non è l’applicazione retroattiva dell’estensione del dazio alla Malesia.
Art. 220 del Codice doganale comunitario (CDC)
La Corte menziona l’esimente prevista da questa disposizione soltanto nel valutare l’eccezione processuale relativa alla posizione di CAD Sernav; non ne decide l’applicabilità alla pretesa nei confronti di FERRITALIA.
Art. 2697 c.c. e art. 11 del Regolamento UE n. 883/2013
Il motivo fondato su queste disposizioni è rigettato perché la sentenza impugnata non contiene passaggi dai quali risulti che il giudice regionale abbia contestato la valenza probatoria delle indagini OLAF. La Corte non formula quindi una regola sostanziale sull’onere della prova.
Massime di principio
- Per stabilire se un dazio antidumping sia applicabile occorre individuare la base giuridica effettiva della rettifica e verificare l’origine doganale reale della merce: il semplice transito in un Paese terzo, senza trasformazione, non rende la merce originaria di quel Paese.
- La successiva estensione di un dazio antidumping a un Paese terzo e l’accertamento che una specifica spedizione provenga già dal Paese originariamente assoggettato al dazio sono questioni distinte. Se la rettifica si fonda sulla seconda, la data della successiva estensione non è di per sé decisiva.
- Una sentenza d’appello può motivare sinteticamente o per relationem, purché renda identificabili le ragioni della decisione e consenta il controllo del ragionamento; una motivazione solo apparente ricorre quando tale controllo è impossibile.
- Il rinvio per cassazione non equivale a una decisione definitiva sulla debenza del tributo: il giudice di rinvio deve riesaminare l’appello applicando il principio indicato dalla Cassazione e decidere anche le questioni rimaste non definite.
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