Sentenza del 30/10/2024 n. 28059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda avvisi di rettifica dell’accertamento e di irrogazione di sanzioni emessi per importazioni effettuate negli anni 2006 e 2007: l’Agenzia sosteneva che i cavi d’acciaio dichiarati di origine sudcoreana fossero in realtà di origine cinese, con conseguente applicazione del dazio antidumping. Dopo una precedente cassazione con rinvio (Cass. n. 12294/2020), il giudice del rinvio aveva accolto l’appello della società ritenendo autentici i certificati della Camera di commercio coreana, ma senza confrontarli concretamente con la documentazione di segno contrario del Korea Customs Service trasmessa dall’OLAF. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando motivazione apparente, inosservanza dei principi fissati dalla precedente cassazione, omesso esame del documento delle autorità sudcoreane e violazione delle regole sulla prova e sull’utilizzabilità delle informazioni doganali scambiate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondati i motivi esaminati congiuntamente. La sentenza di rinvio era nulla per motivazione apparente: la mera affermazione dell’autenticità dei certificati non spiegava il percorso logico né valutava e ponderava la documentazione contrapposta. Il giudice del rinvio aveva inoltre violato l’art. 384 c.p.c., non attenendosi alle indicazioni della precedente sentenza di cassazione, che imponeva una valutazione specifica dei certificati prodotti dalla società e della nota del Korea Customs Service trasmessa dall’OLAF. La sentenza è stata cassata con ulteriore rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente l’origine delle merci né individuato un vincitore finale sulla pretesa tributaria.
Norme richiamate
In tal modo non solo la sentenza ora impugnata dall'ufficio risulta viziata da motivazione apparente, ma essa ha fatto utilizzo erroneo delle regole di valutazione delle prove e, soprattutto, ha violato l' art. 384 cod. proc. civ., non attenendosi in alcun modo alle statuizioni della precedente sentenza della Corte di legittimità.
Il giudice di rinvio deve rispettare le statuizioni e le indicazioni della sentenza rescindente: nel caso concreto doveva valutare specificamente e confrontare i certificati della Camera di commercio coreana con la documentazione contraria del Korea Customs Service.
Art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.
La motivazione deve rendere comprensibile e verificabile il percorso logico della decisione; una conclusione meramente assertiva, senza esplicitazione degli elementi e dei criteri di valutazione, non raggiunge il minimo costituzionale ed è apparente.
Massime di principio
- Quando una controversia viene rinviata dopo cassazione, il giudice di rinvio deve affrontare concretamente le questioni e le prove indicate dalla Corte, rispettando i principi vincolanti della decisione rescindente; non basta ripetere una conclusione già sostenuta da una parte.
- In presenza di documenti probatori di segno opposto, il giudice deve valutarli e confrontarli spiegando perché attribuisce maggiore attendibilità o forza a uno rispetto all’altro. L’omesso confronto può rendere la motivazione apparente e la decisione nulla.
- La motivazione non deve essere lunga, ma deve indicare gli elementi decisivi e il ragionamento che collega le prove alla conclusione, così da consentire il controllo in sede di impugnazione.
- La cassazione con rinvio non decide necessariamente nel merito la controversia: se la decisione impugnata è cassata per vizio processuale o motivazionale, l’esito sostanziale resta da stabilire nel nuovo giudizio.
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