Cassazione Penale, Ordinanza n. 39777/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p., a un imputato la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per delitti di furto aggravato e tentata estorsione, commessi in un arco temporale compreso tra il 21 gennaio 2025 e il 10 marzo 2025, nel territorio di Bisceglie. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., si deduceva la violazione dell’art. 129 c.p.p. e degli artt. 624 e 625 c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare assoluzione per mancanza di prove idonee a fondare una condanna. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall’imputato, con una mera delega al deposito conferita al difensore, senza procura speciale a proporre il ricorso per cassazione; da ciò ha tratto l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di valida sottoscrizione e rappresentanza tecnica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza resa de plano. Ha ritenuto decisivo che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione; inoltre, nel caso concreto, mancava la procura speciale al difensore per proporre il ricorso, non essendo sufficiente la sola delega al deposito. Conseguentemente ha applicato l’art. 591 c.p.p. e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell’applicazione della pena su richiesta delle parti
norma richiamata nel provvedimento di patteggiamento
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto come parametro della violazione di legge lamentata nel ricorso
invocato per sostenere la necessità di proscioglimento immediato in assenza di prova sufficiente
norma incriminatrice richiamata rispetto al furto contestato
norma aggravatrice richiamata rispetto al furto contestato
richiamato nel quadro della disciplina delle impugnazioni e della legittimazione/proposizione del ricorso
richiamato quale disposizione che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione
gli oneri formali di proposizione del ricorso si applicano anche in cassazione; la loro mancanza comporta inammissibilità
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
gli oneri formali di proposizione del ricorso si applicano anche in cassazione; la loro mancanza comporta inammissibilità
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
disposizione che ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p.
consente la definizione de plano del ricorso inammissibile nel giudizio di legittimità
art. 591, comma 1, lett. a) e lett. c), c.p.p.
fondamento normativo della declaratoria di inammissibilità del ricorso
l’autenticazione della sottoscrizione attesta solo la genuinità della firma e la riferibilità all’interessato, non sostituisce la procura speciale
prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Dopo la riforma delle impugnazioni, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
- La mera autenticazione della firma o una semplice delega al deposito non equivalgono alla procura speciale a proporre il ricorso per cassazione; senza procura speciale il ricorso è inammissibile.
- Gli oneri formali introdotti per il ricorso per cassazione con l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. operano anche nel giudizio di legittimità e la loro violazione comporta inammissibilità.
- Quando l’inammissibilità emerge direttamente dagli atti, la Corte può definire il giudizio con ordinanza de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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