Cassazione Civile, Ordinanza n. 03993/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza di categoria e dei conseguenti obblighi contributivi nei confronti di un geometra iscritto all'albo. Il professionista sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto automatica l'iscrizione alla cassa per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, senza considerare che l'attività professionale sarebbe stata svolta in modo occasionale e nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro terzo. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme che disciplinano la cassa e lo statuto, assumendo che non potesse affermarsi un principio di iscrizione automatica prescindendo da continuità ed esclusività dell'esercizio professionale. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere della prova dell'obbligo contributivo gravasse sulla cassa e non sul professionista. Con il terzo motivo censurava l'omesso rilievo della mancata contestazione da parte della cassa circa il fatto che gli atti professionali eventualmente compiuti fossero svolti esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, affermando che, in tema di cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale. È irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come la mancata produzione di reddito, e non è di per sé ostativa la mera iscrizione ad altra gestione INPS. L'obbligo di iscrizione alla cassa deriva dallo statuto legittimamente applicabile e comporta l'assoggettamento alle regole regolamentari interne, comprese quelle che consentono di derogare alla presunzione di attività professionale solo a precise condizioni. La Corte ha richiamato il proprio precedente conforme e ha precisato che l'eventuale rilevanza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale opera solo nei limiti delle condizioni fissate dalla cassa. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'attribuzione di rilievo al mancato adempimento degli oneri a carico del contribuente discende dalla disciplina statutaria e regolamentare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 509/1994
richiamati dal ricorrente per contestare la ricostruzione dell'obbligo di iscrizione alla cassa.
art. 17, comma 2, L. n. 400/1988
richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità delle fonti regolamentari della cassa.
art. 26, ultimo comma, L. n. 37/1967
richiamato dal ricorrente come norma sulla disciplina previdenziale di categoria.
art. 22, comma 2, L. n. 773/1982
richiamato dal ricorrente per contestare il fondamento dell'obbligo contributivo.
la Corte ha escluso la sua violazione, affermando che l'attribuzione di rilievo agli oneri posti a carico del contribuente deriva dalla normativa statutaria e regolamentare della cassa.
R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17
richiamati dal ricorrente per sostenere che gli atti professionali contestati erano svolti nell'ambito di lavoro subordinato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di cassa previdenziale di categoria per i geometri, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, salvo che il soggetto rientri nelle specifiche deroghe previste dalla disciplina statutaria e regolamentare.
- La natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria quando la disciplina interna lo ricollega all'iscrizione all'albo.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non impedisce automaticamente l'insorgenza degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; l'eventuale esclusione o deroga deve risultare dalle condizioni fissate dalla cassa.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice applica la ripartizione degli oneri probatori ricavandola dalla normativa statutaria e regolamentare che disciplina i presupposti dell'obbligo contributivo e gli oneri di autocertificazione o di prova contraria.
- Quando l'ente previdenziale prevede presunzioni di attività professionale e modalità tipizzate per la loro superabilità, il mancato rispetto di tali oneri formali può legittimare l'accertamento dell'obbligo contributivo.
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