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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15622/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva impugnato con ricorso per cassazione il decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma la Corte non esamina il merito della censura perché rileva un vizio preliminare nella procura speciale rilasciata per il giudizio di cassazione: il giudizio era soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, che richiede che la procura per ricorrere in cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto la procura, pur recando data e autentica della firma, conteneva solo la formula "vera la firma", insufficiente a certificare anche la data successiva alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero dell'interno si era costituito solo per partecipare alla discussione orale, con costituzione ritenuta irrituale e inammissibile nel procedimento camerale di cassazione, in cui la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire per iscritto mediante controricorso tempestivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 15177/2021 sulla necessità, nei giudizi disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, che la procura speciale per il ricorso per cassazione rechi in modo esplicito la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato; la sola autentica della firma non basta. Non ha provveduto sulle spese, perché la costituzione dell'intimato era irrituale. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    nei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità, a pena di inammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come norma ordinaria sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    indicato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi soggetti all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo esplicito la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mera indicazione della data sulla procura, o la sola autentica della firma del conferente, non sono sufficienti se manca una specifica asseverazione del difensore sulla posteriorità della procura.
  • La certificazione richiesta dalla norma speciale non è surrogabile dal contenuto complessivo della procura né da formule che attestino soltanto l'autenticità della firma.
  • Nel procedimento camerale in cassazione la partecipazione dell'intimato alla decisione deve avvenire in forma scritta mediante tempestivo controricorso; un atto depositato solo per la discussione orale non vale come rituale costituzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
  • Cruciali sono i requisiti formali della procura nei ricorsi in materia di protezione internazionale, che costituiscono condizioni di ammissibilità autonomamente e rigorosamente verificate dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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