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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44694/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava principalmente la violazione del diritto di difesa per omissione della comunicazione della nuova data d'udienza dopo il rinvio d'ufficio disposto durante il periodo emergenziale Covid-19 (richiesta di trattazione orale non potuta per mancanza di avviso). Ulteriori motivi contestavano la valutazione delle prove e la motivazione: vizio di motivazione e travisamento probatorio sulle dichiarazioni del coimputato D'Aversa (art.192 cod.proc.pen.), errata applicazione degli estremi del delitto di tentata estorsione (artt.110, 629 cod.pen. e art.533 cod.proc.pen.) e contestazione del trattamento sanzionatorio e della mancata valutazione ai sensi dell'art.133 cod.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: ha riscontrato che dopo il rinvio d'ufficio disposto nel periodo emergenziale non è stata notificata al difensore la nuova fissazione dell'udienza, con conseguente preclusione della possibilità di chiedere la trattazione orale. Tale omissione integra una nullità di regime intermedio lesiva delle prerogative difensive; la eccezione difensiva era tempestiva ma non è stata delibata dalla Corte territoriale. Alla luce di ciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Salerno per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma emergenziale in materia di udienze: la Corte ha considerato che le disposizioni relative ai rinvii ed alla gestione delle udienze in periodo Covid non esonerano dall'obbligo di garantire la notifica della nuova data al difensore, pena la nullità intermedia per lesione del diritto di difesa

  • art. 83 D.L. 18/2020

    Riferimento alla disciplina emergenziale: la Corte richiama la normativa di sospensione o rinvio delle udienze ma ribadisce che l'omessa comunicazione della nuova udienza costituisce comunque vizio rilevante

  • art. 23 L. 176/2020

    Richiamata dalla difesa per sostenere il diritto di richiedere la trattazione orale; la Corte evidenzia che la mancata comunicazione ha impedito l'esercizio tempestivo di tale diritto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione e sulla possibilità di confutare le prove: i profili di vizio motivazionale relativi alle dichiarazioni del coimputato sono stati assorbiti dalla prevalenza del vizio procedurale accertato

  • artt. 110, 629 cod. pen.

    Riferimenti agli elementi soggettivi e materiali del reato contestato (partecipazione e tentata estorsione); la Corte di Cassazione non ha approfondito il merito dopo aver riconosciuto l'annullamento per vizio procedurale

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza di merito: la difesa contestava la valutazione degli estremi del reato ma la Corte ha ritenuto assorbite tali doglianze dal primo motivo

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la doglianza è stata formulata ma non esaminata nel merito in ragione dell'accoglimento del motivo procedurale

  • artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamate come termini entro i quali una nullità di regime intermedio può essere fatta valere ovvero sanarsi: la Corte ha rilevato che la nullità in esame era stata tempestivamente eccepita dal difensore

  • art. 1, comma 1, D.L. 8 marzo 2020

    Norma emergenziale che ha determinato rinvii d'ufficio delle udienze; la giurisprudenza di legittimità chiarisce che tali rinvii devono comunque garantire le notifiche necessarie ai fini della difesa

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione al difensore della nuova data d'udienza successiva a un rinvio d'ufficio in periodo emergenziale può integrare una nullità di regime intermedio, idonea a determinare l'annullamento della sentenza se tempestivamente eccepita
  • Se la nullità processuale che incide sul diritto di difesa è tempestivamente dedotta e risulta dai provvedimenti e dagli atti, la Cassazione può annullare senza esaminare i motivi di merito, disponendo il rimando del procedimento per il prosieguo
  • Le disposizioni emergenziali (D.L. Covid) non esonerano i giudici dall'obbligo di garantire le comunicazioni ai difensori; la tutela delle garanzie difensive rimane principio prevalente
  • Le doglianze sulla motivazione e sul travisamento della prova possono essere assorbite da un vizio procedurale rilevante; per ottenere un riesame delle questioni di merito è spesso necessario che il primo motivo dell'impugnazione sia fondato
  • Nullità di regime intermedio: se non dedotte nei termini previsti dagli artt.180 e 182 cod.proc.pen. possono considerarsi sanate; viceversa, se tempestive, devono essere deliberate dal giudice e, se ignorate, legittimano l'annullamento

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