Cassazione Civile, Ordinanza n. 32854/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro su somme erogate nel 2000 a un ex dipendente, in esecuzione di un fondo pensionistico integrativo aziendale. Il contribuente sosteneva che l'importo dovesse essere tassato al 12,5% come rendimento di polizza/fondo assimilabile ai redditi di capitale, mentre l'amministrazione riteneva applicabile il regime di tassazione separata o comunque contestava la qualificazione dell'intera somma come rendimento. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio, la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che tutto l'importo fosse riconducibile a rendimento di polizza sulla base di una certificazione del datore di lavoro. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per mancata considerazione della rinuncia parziale del contribuente; 3) violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2697 ss. c.c. per avere il giudice di rinvio travisato il principio di diritto sul 'rendimento netto', omettendo di verificare se vi fosse stato un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e affidandosi a una certificazione insufficiente a provare tale circostanza.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre condannato il controricorrente e gli intervenienti alle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè ai soli importi derivanti da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato come discrimine temporale per la disciplina dei fondi pensione e per distinguere il trattamento delle somme maturate prima e dopo il 1° gennaio 2001.
Dedotto come parametro della censura sul presunto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alla rinuncia parziale del contribuente; motivo assorbito.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della rinuncia parziale nel processo tributario; motivo assorbito.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il raccordo con le norme processuali civili applicabili al processo tributario.
L'onere di provare la parte dell'indennità imputabile a rendimento frutto di effettivo investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso fiscale promosso dal contribuente, l'onere di provare i presupposti del diritto restitutorio incombe sul contribuente quale attore in senso sostanziale.
- Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 12,5% alle somme erogate da un fondo pensione integrativo, il 'rendimento netto' è soltanto quello che deriva da un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario; non vi rientrano risultati ottenuti mediante mere elaborazioni attuariali o operazioni matematiche interne.
- La mera certificazione del datore di lavoro o del gestore del fondo, se non esplicita i criteri di calcolo e non dimostra l'effettivo impiego delle somme sul mercato, non è sufficiente a provare la quota di prestazione assoggettabile alla tassazione più favorevole.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e compiere un accertamento concreto sulla natura e sulla quantificazione del rendimento, verificando l'effettivo investimento del capitale accantonato.
- Quando la causa è matura sulla base degli accertamenti già compiuti e non richiede ulteriori verifiche di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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