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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03513/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice, assunta come dirigente medico e transitata presso l'azienda sanitaria tramite mobilità volontaria, lamentava di non avere percepito la componente variabile dell'indennità di posizione. Esponeva che l'ente aveva sospeso tale voce retributiva per il personale immesso in servizio dal 1° gennaio 2007, in attesa della rideterminazione degli incarichi, mentre ad altri dirigenti continuava a essere corrisposta automaticamente. Chiedeva quindi la condanna dell'azienda al pagamento dell'indennità e al risarcimento dei danni morali. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sul trattamento economico della dirigenza pubblica e dei CCNL di settore, sostenendo che la P.A. non potesse sospendere il pagamento ma dovesse comunque determinare i criteri di attribuzione; denunciava inoltre la violazione della parità di trattamento e della buona fede, rivendicando anche il risarcimento del danno. Con il secondo motivo censurava la violazione dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 e il vizio di omesso esame, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la posizione di un collega e di altri dirigenti che avevano continuato a percepire la voce retributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ha rigettato il secondo e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha chiarito che la retribuzione di posizione variabile non può essere corrisposta in assenza del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; pertanto la lavoratrice non poteva pretendere il mero pagamento di quella voce retributiva. Tuttavia ha affermato che la dipendente aveva un diritto soggettivo all'attivazione e conclusione del procedimento di graduazione, sicché la mancata attivazione poteva fondare solo una domanda risarcitoria, non una pretesa di adempimento. La Corte ha inoltre escluso che la denunciata disparità di trattamento potesse legittimare l'attribuzione alla ricorrente di somme non dovute, precisando che l'eventuale pagamento indebito ad altri dirigenti andava recuperato dall'amministrazione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda risarcitoria, in particolare sotto il profilo della perdita di chance, applicando i principi di diritto enunciati dalla Cassazione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina collettiva e sulla struttura della retribuzione di posizione nella dirigenza pubblica

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    indica che il trattamento economico accessorio dei dirigenti deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, e che la graduazione delle funzioni è condizione necessaria per la determinazione della retribuzione accessoria

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato sul principio di parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato, ma la Corte esclude che esso consenta di ottenere somme non dovute solo perché corrisposte ad altri

  • art. 8 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come principio di evidenza, certezza e prevedibilità della spesa per il personale pubblico

  • art. 1218 c.c.

    l'amministrazione, dedotta l'inadempienza, sopporta l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, estintivi o la non imputabilità dell'inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende perdita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo il criterio della regolarità causale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per omesso esame di una doglianza, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 24 CCNL Area Dirigenza medico veterinaria del 17 ottobre 2008

    invocato dalla ricorrente insieme ad altre disposizioni contrattuali per sostenere il diritto alla voce retributiva

  • art. 9 CCNL Area Dirigenza medico veterinaria del 6 maggio 2008

    invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa economica

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996

    stabilisce che la graduazione delle funzioni determina il trattamento economico di posizione e che alle posizioni dirigenziali va attribuito un valore economico sulla base dei criteri contrattuali

  • art. 55 CCNL 5 dicembre 1996

    qualifica la retribuzione di posizione come composta da parte fissa e parte variabile, collegata all'incarico e alla graduazione delle funzioni

  • art. 60 CCNL 5 dicembre 1996

    prevede il fondo annuale per il finanziamento della retribuzione di posizione e il suo integrale utilizzo

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000

    conferma la struttura della retribuzione di posizione e disciplina la componente variabile minima e la definizione aziendale del valore complessivo dell'incarico

  • art. 50 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato come norma sul fondo per la retribuzione di posizione e sulla relativa provvista

  • art. 4 CCNL 8 giugno 2000

    attribuisce rilievo alla contrattazione integrativa per la rideterminazione della parte variabile e per lo spostamento di risorse tra i fondi

  • art. 5, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

    disciplina tempi e procedure per la costituzione della delegazione pubblica e l'avvio del negoziato integrativo

  • art. 24 del CCNL 3 novembre 2005

    interpretazione autentica degli artt. 55 CCNL 1996 e 39 CCNL 2000, nel senso che la quota minima contrattuale è mera anticipazione destinata a essere riassorbita nel valore economico complessivo dell'incarico

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    evocato per qualificare la graduazione delle funzioni come atto di macro-organizzazione riservato all'amministrazione

  • art. 26 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato nel passaggio sulla graduazione delle funzioni e sulla competenza delle singole aziende a incrementare la componente variabile minima

  • artt. 53 e 54 CCNL 5 dicembre 1996

    richiamati come norme procedurali collegate all'individuazione delle funzioni e alla contrattazione integrativa

  • artt. 56 e 57 CCNL 5 dicembre 1996

    richiamati come parametri economici di riferimento per le fasce delle posizioni dirigenziali

  • artt. 60, 61 e 63, comma 2, lett. a), CCNL 5 dicembre 1996

    richiamati per le modalità di finanziamento del fondo destinato alla retribuzione di posizione

  • art. 10, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

    richiamato per la convocazione della delegazione sindacale nell'ambito della contrattazione integrativa

Massime di principio

  • Nella dirigenza pubblica contrattualizzata, la componente variabile della retribuzione di posizione non è esigibile in via automatica in assenza del previo provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi.
  • La mancata attivazione o conclusione del procedimento di graduazione delle funzioni non consente al dipendente di ottenere in giudizio l'adempimento consistente nella corresponsione della parte variabile, ma può fondare una domanda risarcitoria per l'inadempimento dell'amministrazione.
  • Il diritto del dipendente riguarda l'attivazione del procedimento dovuto dall'amministrazione; il contenuto finale del provvedimento resta espressione di un facere discrezionale e infungibile dell'ente.
  • La disparità di trattamento non legittima l'attribuzione di somme non dovute: se l'amministrazione ha indebitamente corrisposto una voce retributiva ad alcuni dipendenti, deve in linea di principio recuperare l'indebito, non estenderlo ad altri privi del relativo titolo.
  • In tema di inadempimento della P.A. nel rapporto di lavoro, il lavoratore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento; spetta all'amministrazione provare i fatti impeditivi, estintivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
  • Il danno risarcibile per la mancata attivazione della procedura può essere configurato come perdita di chance, purché sia provata una concreta occasione perduta apprezzabile, seria e consistente, anche mediante presunzioni e criteri probabilistici.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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