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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di relativa competenza, a fronte della richiesta, da ultimo avanzata in data 04.06.2025, finalizzata al rilascio del parere di compatibilità all’esercizio per l’erogazione di n. 36 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera ai sensi dell’art. 8 ter comma 1 del Dlgs 502/1992; - avverso altresì, ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202500498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Regione Calabria sulla richiesta di parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale per l'erogazione di 36 prestazioni giornaliere di riabilitazione estensiva extraospedaliera ambulatoriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, già munita di un positivo parere di compatibilità con la programmazione sanitaria per l'attività precedentemente autorizzata, ha presentato al Comune di Taurianova, il 12 agosto 2024, un'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, con ulteriore modulo relativo a 36 prestazioni giornaliere di riabilitazione estensiva extraospedaliera ambulatoriale. Il Comune ha trasmesso l'istanza alla Regione Calabria il 27 agosto 2024 per l'acquisizione del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale. Nonostante il decorso del termine previsto dalla disciplina regionale e una successiva diffida del 4 giugno 2025, la Regione non ha adottato alcun provvedimento. La ricorrente ha quindi proposto azione ex art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione alla conclusione del subprocedimento. Inizialmente la documentazione prodotta non consentiva di individuare con certezza l'istanza oggetto del giudizio; a seguito dell'ordinanza istruttoria, la ricorrente ha depositato la prova della presentazione dell'istanza al Comune e della sua trasmissione alla Regione. La Regione, pur costituitasi, non ha contestato la perdurante inerzia. La questione centrale ha riguardato la riconducibilità della richiesta all'art. 8-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. 502/1992 e l'obbligo della Regione di pronunciarsi sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno sanitario complessivo e la localizzazione territoriale delle strutture esistenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata la presentazione dell'istanza e la sua trasmissione alla Regione da parte del Comune. L'azione avverso il silenzio è stata considerata tempestiva, poiché proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla richiesta del parere regionale del 27 agosto 2024. La richiesta riguardava nuove tipologie di prestazioni non comprese nell'autorizzazione già posseduta e rientrava pertanto nel procedimento previsto dall'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992. In tale procedimento il Comune è competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, ma deve previamente acquisire la verifica regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria. Il parere regionale costituisce un autonomo provvedimento tecnico-discrezionale, obbligatorio e vincolante per il Comune, non sostituibile da valutazioni tecniche di altre amministrazioni. Il termine di 60 giorni previsto dal D.C.A. n. 38/2020 era inutilmente decorso, determinando un arresto procedimentale imputabile alla Regione. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato alla Regione di concludere il subprocedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, positivo o negativo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Ministero della Salute o in un funzionario delegato, per l'eventuale ulteriore inerzia. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    ex art. 117 cod. proc. amm.; definitivamente pronunciando ex art. 117, comma 2, c.p.a.

    La norma consente di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine stabilito dal giudice.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è stata tempestivamente proposta nel termine decadenziale previsto dall’articolo 31, comma 2, c.p.a.

    Il termine decadenziale per l'azione avverso il silenzio è stato computato considerando la data di trasmissione alla Regione della richiesta del parere regionale.

  • art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992

    la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione; verifica da compiersi in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale

    La realizzazione di una struttura sanitaria, anche quando siano richieste nuove tipologie o un aumento di prestazioni, richiede una previa verifica regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria. Tale verifica costituisce un subprocedimento autonomo e necessario rispetto all'autorizzazione comunale finale.

  • art. 3, comma 5, L.R. Calabria n. 24/2008

    L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale

    Attribuisce al Comune la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, subordinandola alla previa verifica regionale di compatibilità.

  • D.C.A. Calabria n. 38 del 30 gennaio 2020

    Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, con proprio provvedimento, rilascia il parere di compatibilità con la programmazione regionale che viene trasmesso al Comune richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune stesso

    Il procedimento regionale deve concludersi, secondo la disciplina richiamata, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta comunale. Il parere è obbligatorio e vincolante per il Comune e non può essere sostituito da valutazioni tecniche di altra amministrazione.

Massime di principio

  • La richiesta di autorizzazione relativa a nuove tipologie di prestazioni sanitarie o all'aumento del numero di prestazioni già autorizzate rientra nel procedimento previsto dall'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e richiede la previa verifica regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria.
  • Nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, il parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria costituisce un autonomo provvedimento tecnico-discrezionale, obbligatorio e vincolante per il Comune competente all'adozione dell'autorizzazione finale.
  • La verifica regionale di compatibilità deve valutare concretamente il progetto in rapporto al fabbisogno sanitario complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti; in mancanza di tale verifica il Comune non può definire il procedimento autorizzatorio finale.
  • Il decorso del termine previsto dalla disciplina regionale per l'adozione del parere di compatibilità, senza che la Regione si pronunci, integra un silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a., anche se l'amministrazione deve ancora esercitare una valutazione tecnico-discrezionale.
  • In caso di accertata inerzia regionale, il giudice può ordinare l'adozione entro un termine di un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, senza sostituirsi all'amministrazione nella scelta del contenuto positivo o negativo del parere, e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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