Cassazione Penale, Sentenza n. 7539/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della parte di sentenza relativa alla confisca della somma di euro 10.350,00 rinvenuta a bordo dell'autovettura e nel bar di proprietà del ricorrente. Il ricorrente ha dedotto che la confisca è illegittima perché: a) il fatto contestato è detenzione e trasporto di stupefacenti (non cessione), quindi non sussiste il nesso necessario tra denaro e reato per applicare la confisca prevista dall'art. 240 c.p. e dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990; b) il G.I.P. aveva già rigettato la richiesta di sequestro preventivo del P.M., disponendo la restituzione delle somme, e il successivo sequestro probatorio non giustifica automaticamente la confisca; c) neanche gli istituti previsti da art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e art. 240-bis c.p. sono stati adeguatamente motivati dal giudice, mentre le indagini patrimoniali avrebbero dimostrato la congruità reddituale del ricorrente rispetto alla somma sequestrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa alla confisca del denaro, per omissione di motivazione del Tribunale in ordine alla misura ablativa e per errata applicazione/omessa verifica delle norme pertinenti. Ha affermato che la confisca prevista dall'art. 240 c.p. e dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 non è applicabile alla mera detenzione/trasporto (manca il nesso con il profitto del reato di cessione). Solo l'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, può giustificare un'ablazione di denaro nei reati di detenzione/trasporto, ma il giudice deve motivare specificamente la sussistenza delle condizioni previste. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca delle somme di denaro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.
Norme richiamate
La confisca prevista dall'art. 240 (del profitto del reato) non è applicabile alla mera detenzione/trasporto di stupefacenti, perché manca il nesso di causalità diretto tra reato contestato e denaro sequestrato.
Può costituire base normativa per la confisca in casi particolari anche connessi a reati di detenzione/trasporto di stupefacenti (richiamata dall'art. 85-bis DPR 309/1990), ma richiede motivazione puntuale sulle condizioni previste dalla norma.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 7-bis
La disposizione attiene alla confisca del profitto/prodotto del reato di cessione di stupefacenti: la Corte ha ricordato che si applica alle ipotesi di spaccio/cessione e non alla mera detenzione/trasporto, per cui non può giustificare automaticamente l'ablazione del denaro nel caso di specie.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Rimanda ad altre norme (tra cui art. 240-bis c.p.) per i casi particolari di confisca nei reati in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato la necessità di applicare correttamente tale rimando con motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma di legittimità che consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione sul capo relativo alla confisca; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato sul vizio di motivazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento quando la misura sia frutto dell'accordo; la Corte ha verificato che la confisca non risultava essere stata oggetto di accordo e pertanto era impugnabile per motivazione.
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro disposta insieme a una condanna per mera detenzione o trasporto di stupefacenti richiede un preciso e motivato collegamento tra il denaro e il reato per cui si è stati condannati: senza nesso diretto non è possibile applicare la confisca come profitto del reato (art. 240 c.p. o art. 73, comma 7-bis DPR 309/1990).
- Per i reati di detenzione/trasporto, l'ablazione patrimoniale può essere valutata solo nei limiti e secondo le condizioni dell'art. 240-bis c.p. (mediante il richiamo operato dall'art. 85-bis DPR 309/1990): il giudice deve motivare specificamente perché ricorrono tali condizioni.
- Il rigetto, da parte del G.I.P., di una richiesta di sequestro preventivo e la successiva qualificazione del sequestro come probatorio impongono che ogni provvedimento ablativo sia adeguatamente giustificato e non possa essere semplicemente derivato dal mero ritrovamento del denaro.
- In caso di patteggiamento il giudice resta obbligato a motivare la confisca nel quadro più limitato della sentenza di patteggiamento: la motivazione non può essere meramente descrittiva o assente; deve spiegare il tipo di confisca disposta e le ragioni della non attendibilità delle giustificazioni fornite dall'imputato.
- Le indagini patrimoniali dell'imputato (redditi, fatturato, patrimonio) sono elementi valutabili per verificare la lecita provenienza delle somme e la proporzionalità di una eventuale ablazione; in assenza di adeguata valutazione il provvedimento di confisca può essere annullato.
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