Cassazione Penale, Sentenza n. 29875/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/11/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena detentiva residua a seguito di un provvedimento di cumulo del 21/10/2021. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 657 c.p.p. in riferimento all'art. 81 c.p. e illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto detrarre dalla pena complessiva anche la pena di anni 1, mesi 7 e giorni 24 che era stata sostituita dall'espulsione (sanzione alternativa) e che, per effetto del decorso del termine decennale dall'espulsione, era da considerarsi estinta. Chiedeva pertanto la rideterminazione della pena residua in anni 3, mesi 6, giorni 4.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo per la mancata chiarificazione, da parte del giudice dell'esecuzione, circa il fatto se la pena sostituita con l'espulsione e dichiarata estinta fosse stata effettivamente computata come pena residua nel provvedimento di cumulo ovvero fosse stata solo indicata. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Pordenone per un nuovo esame, precisando che una pena dichiarata estinta per intervenuto decorso del termine decennale dall'espulsione non può essere conteggiata come pena residua anche se indicata nel provvedimento di cumulo.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (comma 5 e comma 8)
"nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione"; "la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena"
L'espulsione può sostituire la detenzione per pene residue non superiori a due anni; decorso il termine di dieci anni dall'espulsione senza rientro illegittimo comporta l'estinzione della pena, che quindi non può più essere eseguita o conteggiata come residuo.
Norma processuale richiamata nel ricorso: riguarda la forma e i requisiti dell'atto di impugnazione contro le decisioni in materia di esecuzione; la doglianza verteva su presunta applicazione errata di tale norma rispetto alla valutazione del cumulo e del computo delle pene.
Rilevato dal ricorrente in relazione al cumulo delle pene (criteri per determinare la pena risultante dalla commistione di più condanne); la Corte ha richiesto chiarezza su quali pene siano state effettivamente computate nel cumulo, distinguendo tra pene estinte e pene ancora eseguibili.
Massime di principio
- Se a uno straniero è stata concessa l'espulsione in sostituzione di pena detentiva, la pena si estingue se decorrono dieci anni dall'espulsione senza rientro illegittimo; una pena così estinta non può essere conteggiata come residua nel cumulo.
- Nel provvedimento di cumulo e nelle successive determinazioni della pena residua il giudice deve espressamente indicare se le pene menzionate sono state effettivamente computate come residue o se sono state solo riportate a titolo informativo.
- In caso di omissione o ambiguità circa il computo di pene potenzialmente estinte, la decisione è annullabile e il procedimento va rimesso al giudice dell'esecuzione per chiarimenti e nuovo conteggio.
- La difesa ha interesse a far dichiarare formalmente l'estinzione di pene sostituite con l'espulsione (o a produrre i relativi provvedimenti) per evitare che vengano erroneamente ricontate nel cumulo.
- Il cumulo opera solo sulle pene effettivamente eseguibili; norme speciali che incidono sull'estinzione della pena (come l'art. 16 d.lgs. 286/1998) prevalgono nella valutazione del residuo esecutivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →