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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19829/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'udienza, ha dichiarato estinto il processo tra le parti ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto che nulla fosse deciso sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della lavoratrice intimata. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, considerando la natura della pronuncia estintiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un'architetto volta a far accertare che il rapporto intrattenuto con una società, per il periodo marzo-settembre 2018, fosse di lavoro subordinato e non autonomo, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno ex art. 9 d.lgs. n. 23 del 2015 per illegittimità del licenziamento. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Milano avevano accolto la domanda, valorizzando una serie di indici di subordinazione: direttive puntuali del titolare, inserimento nell'organizzazione aziendale, presenza costante, orario fisso, obbligo di presenza, uso di strumenti aziendali, assenza di rischio economico e di autonoma attività imprenditoriale. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato gli indici sintomatici della subordinazione, sottovalutando l'assenza di autonoma organizzazione, di rischio, il luogo di svolgimento della prestazione e l'osservanza di un orario di lavoro, elementi che, in un'attività intellettuale, avrebbero avuto rilievo decisivo; lamentava inoltre che non fosse stata considerata l'assenza di supporto alle attività di showroom. Con il secondo motivo deduceva error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato la valorizzazione degli elementi propri del rapporto autonomo. Prima dell'udienza, però, la società depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore, per intervenuta transazione con la controparte, che non si costituiva in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato come parametro per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo, in relazione agli indici sintomatici della subordinazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in combinato disposto con l'art. 2094 c.c. per censurare la valutazione degli elementi probatori sulla subordinazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale del motivo di ricorso per error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia o comunque di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta camerale depositata e comunicata alle parti.

  • art. 390 c.p.c., comma 2

    Richiamato quale base formale della rinuncia al ricorso depositata dalla società.

  • art. 391 c.p.c.

    Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere, in ragione della natura della pronuncia, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2015

    Menionato nella descrizione della domanda accolta in appello, quale base del risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, la parte ricorrente rinuncia validamente al ricorso per effetto di una transazione intervenuta con la controparte, la Corte di cassazione dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
  • La pronuncia estintiva per rinuncia esclude, secondo il provvedimento, l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
  • Le censure sulla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo restano assorbite se interviene rinuncia al ricorso prima della trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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