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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07788/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia trae origine da lavori edilizi eseguiti su un immobile confinante con altri fondi facenti parte di una precedente lottizzazione. Alcuni proprietari sostenevano che sull’immobile della vicina gravasse una servitù di veduta/altius non tollendi, derivante da un patto speciale trascritto, secondo cui le future costruzioni non avrebbero dovuto superare l’altezza di 4,5 metri dal piano di campagna. Dopo un primo provvedimento cautelare ex art. 1171 c.c. respinto, gli attori convennero in giudizio la proprietaria dell’immobile contestato chiedendo l’accertamento della servitù e la condanna al ripristino dei luoghi o, in subordine, al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’appello confermò, valorizzando una consulenza tecnica d’ufficio che aveva misurato l’altezza dell’edificio secondo un criterio medio, ritenuto coerente con il patto contrattuale e con la prassi di calcolo su terreni non orizzontali. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciarono violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse perplessa, incomprensibile e internamente contraddittoria, perché il giudice di merito avrebbe adottato criteri di misurazione incompatibili tra loro per stabilire se l’edificio avesse superato il limite pattizio di altezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la sentenza d’appello era motivata in modo comprensibile e non presentava mancanza di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o perplessità tali da integrare una nullità ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorso, in sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del merito della consulenza tecnica e del criterio di misurazione dell’altezza dell’edificio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti alle spese e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    richiamato solo come base del procedimento cautelare iniziale; non oggetto di interpretazione sostanziale nel decisum di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la dedotta censura di motivazione è stata ricondotta al vizio di nullità della sentenza solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o contraddittorietà irriducibile

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o l’apparenza della motivazione, o la sua intrinseca irriducibile contraddittorietà, integrano nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile come nullità della sentenza solo se la motivazione manca, è solo apparente, è irriducibilmente contraddittoria oppure è perplessa o incomprensibile; non basta denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando il giudice di merito recepisce le conclusioni della consulenza tecnica e indica un criterio interpretativo coerente con il regolamento pattizio, la doglianza che contesti il metodo di calcolo dell’accertamento tende a risolversi in una richiesta di riesame del merito, non scrutinabile in cassazione.
  • La deduzione di una motivazione "contraddittoria" o "perplessa" deve evidenziare una reale irrisolvibilità logica del provvedimento; non è sufficiente segnalare presunte incongruenze se la ratio decidendi resta ricostruibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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