Sentenza n. 1937/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di due giardini d’inverno al settimo piano di un edificio residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 17 del 26 luglio 2022, rilasciato dal Comune di Cosenza alla controinteressata per realizzare due giardini d’inverno. Ha dedotto: a) erroneità dei presupposti del titolo, perché l’immobile e il settimo piano non sarebbero stati conformi o completati in base ai titoli edilizi richiamati e l’unità sarebbe stata inagibile, sicché sarebbe occorsa una variante o l’intervento non sarebbe stato assentibile; b) violazione delle norme sul calcolo delle altezze, sostenendo che l’edificio superasse i 24 metri e che fosse quindi necessaria la valutazione dei Vigili del Fuoco; c) inefficacia dei precedenti titoli edilizi relativi al settimo piano e insufficienza della dichiarazione di fine lavori prodotta successivamente; d) violazione dell’art. 94 d.P.R. 380/2001, perché la struttura metallica con copertura e tamponamenti vetrati avrebbe richiesto l’assenso del Genio civile; e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso. La controinteressata ha eccepito tardività, difetto di legittimazione e interesse e aspecificità di alcune censure. A sostegno dell’interesse, la ricorrente ha allegato la prossimità del proprio fabbricato e un aggravio del carico urbanistico nella zona.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due autonome ragioni. È tardivo: poiché la ricorrente contestava la stessa possibilità di realizzare opere al settimo piano, la presenza di attività edilizia in corso era visibile almeno dal 9 febbraio 2023; il ricorso, notificato il 22 maggio 2023, è quindi oltre il termine. L’accesso documentale del 23 marzo 2023 non differisce la decorrenza, non essendo stata dimostrata l’imprescindibilità dei documenti per percepire la lesività dell’intervento. È inoltre carente l’interesse concreto: la vicinitas non lo dimostra automaticamente e la ricorrente non ha provato uno specifico pregiudizio; la deduzione di aggravio del carico urbanistico è generica, anche in rapporto all’intervento limitato a due giardini d’inverno di complessivi 9,40 mq, pari al 3,6% della superficie del settimo piano, senza aumento di unità abitative o di volume urbanistico. Nel merito, comunque, le censure sono infondate: il permesso è autonomo e riguarda due giardini d’inverno su unità residenziali, consentiti dall’art. 60 del regolamento edilizio comunale entro i relativi limiti; la censura sull’altezza riguarda l’intero edificio e titoli diversi, non impugnati e ormai consolidati, mentre la trasmissione della pratica ai Vigili del Fuoco è un dato neutro. La doglianza strutturale è generica e non dimostra l’incompatibilità dei manufatti con la disciplina regionale delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, né quindi la necessità dell’assenso previsto dall’art. 94 d.P.R. 380/2001. L’asserita inosservanza delle prescrizioni del permesso è dedotta genericamente e, comunque, non incide sulla legittimità originaria del titolo. Spese a carico della ricorrente in favore della controinteressata costituita, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; nulla disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
Nella fattispecie, nella relazione tecnica versata in atti da parte ricorrente viene affermato che: -) in data 3.2.2023 è stato osservato che le finiture del piano 7° risultava di recente lavorazione nella parte di trattamento superficiale delle pareti, mentre gli infissi dei piani 4, 5, 6 e 7 sono di recente lavorazione, almeno nella parte vitrea, ed ancora che la presenza di ponteggi e gru attestano la necessità di svolgere ulteriori lavorazioni;
La decisione applica il termine d’impugnazione decorrente dalla piena conoscenza della lesività: quando si contesta che le opere non potessero essere realizzate affatto, la visibilità dei lavori in corso consente di impugnare il titolo senza attendere l’accesso documentale.
Quanto all’aggravio del carico urbanistico già pressante, l’affermazione di parte ricorrente risulta del tutto generica in quanto, all’evidenza, un qualsivoglia intervento è potenzialmente in grado di comportare un “aggravio del carico urbanistico” nella zona interessata dallo stesso, ragion per cui è onere del ricorrente stesso allegare -ed adeguatamente comprovare- in quali modo e termini l’opera edilizia che questi contesta (nella fattispecie la realizzazione di n. 2 “giardini d’inverno”) gli avrebbe concretamente comportato un apprezzabile nocumento.
L’interesse a ricorrere contro un titolo edilizio richiede l’allegazione e la prova di un pregiudizio personale, attuale e concreto; la vicinitas e il generico richiamo all’aggravio urbanistico non sono sufficienti.
art. 60 del Regolamento edilizio comunale di Cosenza
D’altronde, il Regolamento edilizio comunale adottato dal Consiglio Comunale di Cosenza nella seduta del 22 maggio 1995 n°31 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n°299 del 8 giugno 1996 (reperito dal sito istituzionale del Comune) prevede all’art. 60 “Terrazzi e lastrici solari” che “I terrazzi e lastrici solari - fatti salvi i diritti dei terzi - possono essere parzialmente coperti mediante strutture lignee o in ferro lavorato a condizione che la realizzazione non pregiudichi il decoro ed il rispetto delle linee architettoniche del fabbricato. Una superficie non superiore al 30% della estensione del terrazzo può essere opportunamente chiusa mediante pareti vetrate per la realizzazione di serre o giardini d’inverno. Sui volumi così identificati dovranno essere corrisposti gli oneri di cui all’art. 4 della legge n. 10/77”.
Il regolamento comunale consente di chiudere con pareti vetrate, per serre o giardini d’inverno, una superficie non superiore al 30% del terrazzo, ferme le condizioni relative al decoro e alle linee architettoniche e gli oneri previsti.
art. 2, comma 3, lett. c.7), e Allegato C del Regolamento regionale Calabria n. 20/2020
Alla luce di quanto ora esposto il profilo di censura appare formulato in termini generici e peraltro non è neanche centrato, in quanto, dalla disamina del permesso di costruire e delle allegazioni in atti, non è ragionevole revocare in dubbio -in assenza di più puntuali deduzioni da parte ricorrente, da comprovare adeguatamente in termini di principio di prova- la compatibilità dei suddetti manufatti con tale previsione regolamentare, con quanto di conseguenza in ordine alla non necessità dell’assenso di cui all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001.
La contestazione sulla necessità dell’assenso strutturale non può fondarsi su allegazioni generiche: occorrono deduzioni puntuali e un principio di prova dell’incompatibilità dell’opera con la disciplina regionale delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità.
Alla luce di quanto ora esposto il profilo di censura appare formulato in termini generici e peraltro non è neanche centrato, in quanto, dalla disamina del permesso di costruire e delle allegazioni in atti, non è ragionevole revocare in dubbio -in assenza di più puntuali deduzioni da parte ricorrente, da comprovare adeguatamente in termini di principio di prova- la compatibilità dei suddetti manufatti con tale previsione regolamentare, con quanto di conseguenza in ordine alla non necessità dell’assenso di cui all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001.
Nel caso concreto, non è stata dimostrata la necessità dell’assenso previsto dall’art. 94, poiché non è stata provata l’incompatibilità dei manufatti con la previsione regionale richiamata per le opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione di un titolo edilizio, la piena conoscenza della lesività non richiede la conoscenza di ogni dettaglio progettuale. Se si sostiene che nessuna opera poteva essere realizzata, il termine decorre dalla percepibilità dell’inizio dei lavori; le contestazioni relative alle caratteristiche dimensionali o esecutive possono invece richiedere che il manufatto abbia raggiunto uno stadio che renda riconoscibili tali caratteristiche. La richiesta di accesso agli atti non differisce di per sé il termine se la lesività era già percepibile e non è provata l’indispensabilità dei documenti richiesti.
- Nell’impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas può concorrere a dimostrare la legittimazione, ma non prova automaticamente l’interesse al ricorso. Il ricorrente deve allegare e comprovare un pregiudizio personale, attuale e concreto; una generica affermazione di aggravio del carico urbanistico non è sufficiente.
- Le censure contro un titolo edilizio devono riferirsi all’atto impugnato: contestazioni sull’altezza complessiva dell’edificio o su presunti vizi di titoli edilizi diversi non possono essere utilizzate per invalidare un titolo autonomo relativo a un intervento circoscritto, quando quei titoli non sono oggetto d’impugnazione e risultano consolidati.
- La contestazione della necessità dell’assenso strutturale richiede allegazioni specifiche e un principio di prova dell’incompatibilità dell’opera con la disciplina applicabile; deduzioni generiche non bastano a superare la valutazione di non necessità dell’assenso.
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