Cassazione Civile, Ordinanza n. 28168/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito d'impresa della società, recuperando IRES, IRAP e IVA, oltre a contestare omesse ritenute alla fonte su compensi corrisposti a una lavoratrice non regolarizzata. Il recupero traeva origine da un PVC che rilevava costi indeducibili per acquisti di uva e mosto, in particolare fatture dell'impresa individuale "Il Diavoletto di Salso Francesco Saverio" ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, nonché da una parallela ripresa nei confronti del socio unico per maggiori redditi di partecipazione. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dei contribuenti ritenendo provata l'esistenza delle operazioni sulla base della contabilità, delle dichiarazioni di autotrasportatori e dei documenti di trasporto, qualificando poi le operazioni come soggettivamente inesistenti e riconoscendo la buona fede ai fini IVA; per la ripresa sulle ritenute aveva escluso la prova del rapporto di lavoro subordinato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione del divieto di domande nuove in appello e del principio della domanda; ultrapetizione/rilievo d'ufficio di eccezioni; erronea valutazione della prova della esistenza delle operazioni e della buona fede; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme IVA e reddituali; erronea valutazione della ripresa per ritenute omesse e delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati i rilievi dell'Ufficio sulla prova delle operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare ha affermato che, una volta che l'Amministrazione dimostri anche per presunzioni l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente non può assolvere l'onere della prova contraria limitandosi alla contabilità interna, alle annotazioni nel registro IVA o alla mera regolarità formale dei documenti utilizzati. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, perché in parte non attinenti alla ratio decidendi, in parte diretti a un riesame del merito o privi di decisività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, che dovrà rivalutare l'inesistenza oggettiva delle operazioni senza considerare come dirimente la contabilità della società e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge processuale e nullità della sentenza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per censurare la violazione di norme sostanziali e processuali nella valutazione della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio di merito
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il divieto di domande nuove in appello nel processo tributario
richiamato per il principio della domanda e il divieto di rilevare d'ufficio questioni riservate alla parte
art. 21, primo comma, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione ai termini e ai limiti di proposizione delle domande nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria
la Corte richiama il principio secondo cui i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, salvo che non se ne scinda il contenuto complessivo
richiamato dalla ricorrente in relazione al valore degli atti di PVC e delle dichiarazioni raccolte, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel dispositivo
richiamati in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento fiscale
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato con riferimento al diritto alla detrazione IVA e all'onere della prova nelle operazioni contestate
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione alla documentazione IVA e alla fatturazione
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione all'accertamento del reddito d'impresa e alla sufficienza degli elementi indiziari addotti dall'Ufficio
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza di operazioni fatturate, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA.
- La prova contraria dell'effettività dell'operazione non può essere assolta con la sola esibizione della fattura, con la mera regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento, perché tali elementi possono essere funzionali a dare apparenza di realtà a operazioni fittizie.
- I libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore; quindi l'annotazione in contabilità di una fattura asseritamente fittizia, o la sua riproduzione in registri IVA, non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza dell'operazione sottostante.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la censura mira in realtà a un riesame del merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione del fatto storico decisivo e della sua effettiva incidenza sul giudizio; non può risolversi in una generica sollecitazione a rivalutare le prove già esaminate dal giudice di merito.
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