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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25090/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da una società che gestiva uno stabilimento balneare per ottenere l’accertamento della proprietà di un terreno sul quale insistevano parte dei manufatti dello stabilimento. La domanda era formulata in via principale per usucapione e, in subordine, a titolo derivativo. I giudici di merito avevano rigettato la pretesa, ritenendo che la cessione dell’azienda balneare intervenuta nel 2006 riguardasse solo il complesso dei beni aziendali mobili e non anche il suolo, e che non vi fosse stato trasferimento del possesso del terreno idoneo a far maturare l’usucapione. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione dell’art. 934 c.c., sostenendo che i manufatti, essendo stabilmente infissi, avrebbero dovuto considerarsi incorporati al suolo per accessione, con conseguente impossibilità di distinguere tra proprietà dei manufatti e del terreno; 2) violazione dell’art. 1146 c.c., assumendo che la cessione d’azienda avesse comportato anche il trasferimento del possesso del suolo del proprietario; 3) violazione degli artt. 1158 e segg. e 934 e segg. c.c., invocando un precedente di legittimità secondo cui il possessore della costruzione edificata con materiali propri su fondo altrui acquista per usucapione anche la proprietà del suolo. La Corte di cassazione ha ritenuto il complesso dei motivi manifestamente infondato e, comunque, non idoneo a scalfire la ricostruzione fattuale e interpretativa compiuta dai giudici di merito, secondo cui il titolo di acquisto era una cessione di azienda e non un atto traslativo del fondo o del mero possesso del suolo; la società aveva inoltre accettato espressamente la situazione giuridica delle cabine e l’eventuale futura rivendicazione del proprietario del terreno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso sia l’accessione nel possesso ex art. 1146 c.c., sia l’acquisto per usucapione del terreno, perché la cessione d’azienda riguardava il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa e non il suolo, e perché il trasferimento del possesso utile all’accessione richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire proprietà o altro diritto reale, non il mero potere di fatto sulla cosa. La Corte ha anche richiamato il principio per cui il motivo di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito, quando la censura investa in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e, in applicazione delle norme richiamate in sentenza, sono state irrogate ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 934 c.c.

    l’accessione opera come principio generale sulla proprietà delle costruzioni sul suolo, ma nel caso concreto non era configurabile un acquisto del fondo perché il titolo negoziale esaminato non trasferiva il terreno.

  • art. 936 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla rimozione delle opere; la Corte non ha fondato su tale disposizione un diverso esito, poiché ha valorizzato la portata del titolo di cessione e l’assenza di trasferimento del suolo.

  • art. 1146 c.c.

    l’accessione nel possesso presuppone un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale; non basta il trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa.

  • art. 1158 c.c.

    l’usucapione non può essere riconosciuta in assenza di un possesso riferibile al bene nel suo complesso e di un titolo/possesso idonei, secondo la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 360-bis c.p.c.

    lo scrutinio della manifesta infondatezza del ricorso impone una declaratoria di inammissibilità quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento consolidato o non lo supera in modo argomentato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità per la partecipazione al collegio deciso in camera di consiglio.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non ricorre incompatibilità del consigliere proponente nel giudizio definito secondo il rito accelerato richiamato in sentenza.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione al tema dell’incompatibilità, esclusa dalla Corte.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva secondo il richiamo operato dalla Corte.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per la funzione di filtro e per la logica della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    giustifica la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata, oltre alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L’accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c. richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o un altro diritto reale; non è sufficiente il trasferimento del solo complesso aziendale o del mero potere di fatto sul bene.
  • Quando il giudice di merito accerta che l’atto di trasferimento riguarda soltanto l’azienda o i beni aziendali e non il suolo, non può essere invocata in cassazione una violazione di legge per ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un’erronea interpretazione della norma astratta; se, invece, contesta la valutazione delle risultanze di causa e la sussunzione operata dal giudice di merito, la censura esula dal sindacato di legittimità.
  • Nel procedimento camerale accelerato per ricorsi manifestamente infondati, la verifica di manifesta infondatezza può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla condanna alle conseguenze economiche previste dalla disciplina speciale e dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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