Cassazione Penale, Sentenza n. 206/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 219, legge 27/12/2019 n.160 (cosiddetto bonus facciate) nel testo vigente ratione temporis. Sosteneva che le prime cessioni del credito d'imposta a favore della societa Sant'Antonio Internazionale Immobiliare s.r.l. erano legittime anche se le fatture emesse dai subappaltatori avevano data successiva alle cessioni, in quanto il meccanismo normativo consentiva la monetizzazione anticipata del credito da parte del primo cessionario. Ha richiamato l'esistenza di contratti di appalto, ricevute di bonifico per la quota a carico dei committenti e CILA depositate, deducendo la mancanza del fumus del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n.74/2000) e, conseguentemente, della contestata indebita compensazione (art. 10-quater) e del reato di truffa nei confronti di Poste Italiane. Ha inoltre sostenuto che il d.l. n.157/2021 antifrode non era applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato una violazione di legge o un difetto motivazionale decisivo ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.; la censura solleva in realtà questioni di merito e di valutazione probatoria non sindacabili in cassazione in questo tipo di ricorso. La Corte ha confermato la fondatezza, quanto al fumus, della valutazione del Tribunale di Napoli: le indagini avevano rilevato la mancata effettuazione dei lavori (stato di degrado e abbandono di molti immobili), con conseguente simulazione degli interventi e creazione di crediti d'imposta non spettanti, cessioni fittizie e ottenimento di liquidità (anche mediante cessioni a Poste Italiane) idonee a configurare la fattispecie di truffa e l'indebita compensazione. Ha precisato che la normativa sul bonus facciate non era stata erroneamente applicata e che la documentazione prodotta dall'imputato non neutralizzava gli altri elementi probatori. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il rito di riesame delle misure cautelari reali e l'impugnazione; il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia è ammesso ma con limiti di sindacato.
art. 1, comma 219, legge 27/12/2019 n. 160 (bonus facciate)
Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento
La norma riconosceva il beneficio fiscale per spese documentate; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata erronea applicazione della norma da parte del Tribunale, atteso che la questione centrale era l'effettiva esecuzione degli interventi e la genuinità della documentazione.
art. 8, comma 1 e art. 10-quater, comma 2 del d.lgs. 10/03/2000 n. 74
Art. 8 (fatture per operazioni inesistenti) e art. 10-quater (indebita compensazione): la Corte ha ritenuto esistente il fumus di emissione di fatture inesistenti e della conseguente indebita compensazione in presenza di elementi che documentavano la mancata effettuazione dei lavori e la creazione artificiosa di crediti d'imposta.
Art. 416 (associazione per delinquere) e art. 640 (truffa): la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari potessero far ritenere la sussistenza del fumus della truffa, con riferimento alla cessione dei crediti a Poste Italiane e all'induzione in errore del cessionario.
d.l. 11/11/2021 n. 157 (misure antifrode)
Norma successiva citata dalla difesa; la Corte ha rilevato che tale decreto non si applica ratione temporis ai fatti dedotti, ma ha osservato che l'assenza di tale disciplina non legittima automaticamente la simulazione degli interventi.
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137 (rito emergenziale)
Disposizione sulla trattazione in camera di consiglio senza discussione orale nei procedimenti emergenziali; la Corte ha ritenuto privo di efficacia l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, non essendovi udienza pubblica.
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione per violazione di legge: in cassazione per ordinanze ex art. 322-bis si possono dedurre solo specifiche ipotesi di violazione di legge e motivazione assente o apparente, non l'illogicità manifesta che riguarda il merito.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e la liquidazione a titolo di sanzione per ricorso manifestamente infondato; applicata con condanna al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In ricorso contro ordinanze che confermano sequestri preventivi (art. 322-bis), la Corte di cassazione sindaca soprattutto profili di legittimità e motivazione formale: questioni di merito e rivalutazioni probatorie sono improprie in questo grado.
- Per superare un sequestro preventivo è necessario dimostrare l'insussistenza del fumus del reato in modo tale da incidere sulla compatibilità tra fattispecie concreta e norma; la mera produzione di documentazione contrattuale può non essere sufficiente se vi sono rilevazioni investigative che attestano l'assenza dei lavori.
- La data delle fatture rispetto alle cessioni di credito può essere spiegata dal meccanismo della monetizzazione del credito d'imposta, ma tale spiegazione deve essere coerente con altre prove (stati di avanzamento, lavori eseguiti, riscontri sul posto); altrimenti costituisce elemento indiziario contrario.
- Le modifiche legislative successive (es. misure antifrode) non sanano automaticamente condotte anteriori che appaiono simulate: rileva la situazione ratione temporis, ma la valutazione del fumus resta ancorata alle risultanze investigative.
- Quando nelle indagini emergono elementi oggettivi di mancata esecuzione delle opere (perizie, ispezioni, stato di degrado), tali elementi assumono forte rilievo ai fini della valutazione del fumus e della genuinità delle cessioni di crediti fiscali.
- Le censure basate su presunta illogicità o valutazioni alternative della motivazione richiedono il percorso ordinario di merito; non sono normalmente idonee a fondare l'inammissibilità o la riforma in cassazione delle ordinanze cautelari.
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