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Sentenza

Sentenza del 18/02/2025 n. 4140 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi di accertamento relativi all’IVA 2015 e 2016, fondati sul PVC della Guardia di Finanza del 27 novembre 2019, avevano incluso nella base imponibile IVA l’imposta di consumo sui liquidi da inalazione, rettificando in aumento i corrispettivi dichiarati. Il contribuente contestava, in particolare, che l’imposta di consumo fosse dovuta dal rivenditore e che fosse stata trasferita al prezzo applicato ai consumatori; deduceva inoltre vizi di motivazione, mancata contestazione dei rilievi INTRASTAT e sulle fatture comunitarie, incompetenza dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di consumo e omessa pronuncia sulla compatibilità della disciplina nazionale con quella unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo: l’imposta di consumo è dovuta dal depositario autorizzato, non dal rivenditore al pubblico, e concorre alla base imponibile IVA del rivenditore solo se quest’ultimo l’ha effettivamente trasferita ai propri clienti. La CGT di secondo grado del Lazio aveva accertato, al più, il trasferimento dal fornitore al rivenditore, senza verificare quello successivo dal rivenditore ai consumatori. Il secondo e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il quarto è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà e difetto di autosufficienza; il quinto è stato rigettato, perché la sentenza d’appello aveva motivato in misura sufficiente sia sulla competenza sia sui vizi degli avvisi. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza della maggiore IVA: il giudice di rinvio dovrà verificare l’effettiva traslazione dell’imposta di consumo ai consumatori.

Norme richiamate

  • Art. 62-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 5, D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    Tali soggetti depositari, obbligati al pagamento della imposta al consumo, non vanno confusi con i rivenditori al pubblico, previsti dall'art. 62-quater, comma 5, cit.

    L’obbligo di pagare l’imposta di consumo grava sui soggetti autorizzati che immettono i prodotti in consumo, non sui rivenditori al dettaglio. La posizione del rivenditore rileva, ai fini IVA, soltanto se il relativo onere è trasferito ai suoi clienti.

  • Art. 13, comma 1, D.P.R. 633/1972

    La disciplina interna, dunque, porta a concludere che, in linea di principio, nel corrispettivo finale su cui applicare l'IVA debbano essere inclusi anche tutti i tributi di ogni genere (esclusa solo l'IVA per evidenti ragioni) e, in particolare, quelli che gravano la produzione e la vendita dei beni, il cui importo sia posto a carico del destinatario della cessione.

    La base imponibile IVA può includere anche tributi diversi dall’IVA, ma occorre che il relativo onere faccia parte del corrispettivo posto a carico del destinatario della cessione. Nel caso del rivenditore, ciò richiede la prova che l’imposta di consumo sia stata trasferita al consumatore.

  • Art. 15 D.P.R. 633/1972

    La disposizione sulle esclusioni dalla base imponibile non esclude le accise o altre imposte; ciò non elimina però la necessità che l’onere sia effettivamente posto a carico del destinatario della cessione.

  • Art. 78, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE

    La Corte di giustizia della UE, in numerose decisioni, ha precisato che l'inclusione nella base imponibile delle imposte ulteriori - in sé non costituenti un corrispettivo economico della cessione - si giustifica in quanto sussista un legame diretto tra esse e la cessione

    Le imposte ulteriori entrano nella base imponibile IVA quando sussiste un legame diretto con la cessione. In questa controversia, tale legame non deriva automaticamente dal pagamento dell’imposta da parte del fornitore: occorre accertare che il rivenditore l’abbia inclusa nel prezzo effettivamente richiesto ai consumatori.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Come noto, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall' art. 366 , comma 1, n. 3, c.p.c. e volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e dei motivi dell'impugnazione - richiede che il ricorrente esponga i detti motivi in maniera chiara e funzionale ad una loro valutazione in base alla sola lettura del ricorso da parte della Corte di cassazione, che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino

    Il ricorso per cassazione deve descrivere con chiarezza e completezza i fatti processuali e le censure rilevanti, in modo che la Corte possa valutarli leggendo il ricorso, senza dover ricercare autonomamente gli atti. La carenza può comportare l’inammissibilità del motivo.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.

    In cassazione non sono sufficienti le ordinarie doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il vizio rileva quando la motivazione manca, è apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a fa conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione de proprio convincimento

    Una motivazione solo formalmente presente è nulla se non permette di comprendere il percorso logico del giudice; non basta, invece, che la parte la reputi insufficiente o non condivisibile.

Massime di principio

  • Quando un’imposta di consumo è dovuta per legge dal produttore o dal depositario autorizzato, il rivenditore non diventa automaticamente debitore dell’imposta per il solo fatto di acquistare beni che la incorporano a monte.
  • Per includere un’imposta di consumo nella base imponibile IVA di una successiva rivendita occorre verificare che l’onere sia effettivamente confluito nel prezzo richiesto dal rivenditore al consumatore; la prova del trasferimento dal fornitore al rivenditore, da sola, non dimostra il successivo trasferimento al cliente.
  • In materia di IVA, i tributi diversi dall’IVA possono concorrere alla base imponibile se sono connessi alla cessione e posti a carico del destinatario; l’inclusione non può fondarsi soltanto sulla loro esistenza nella filiera commerciale.
  • Nel ricorso per cassazione ciascuna censura deve essere esposta in modo chiaro e autosufficiente, riportando gli elementi necessari alla sua valutazione; motivi contraddittori o che richiedono al giudice di ricercare gli atti possono essere dichiarati inammissibili.
  • La censura di motivazione in cassazione non consente una nuova valutazione della sufficienza o persuasività delle argomentazioni di merito: è ammessa solo in presenza di una carenza che superi la soglia del minimo costituzionale.

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