Sentenza del 18/02/2025 n. 4157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego del rimborso del credito IVA relativo al 2018, fondato sulla qualificazione della società come non operativa per il mancato raggiungimento dei ricavi minimi presunti. La CTR della Campania aveva ritenuto che il mancato conseguimento dei ricavi dipendesse da circostanze oggettive ed esterne: era pendente un giudizio sull’avveramento della condizione sospensiva relativa al trasferimento dei terreni destinati alla realizzazione delle costruzioni da vendere. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di cassazione, deducendo violazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c.: secondo l’Ufficio, l’inoperatività dipendeva invece da scelte imprenditoriali della società, che aveva deciso di attendere per anni l’esito del contenzioso e aveva realizzato un solo investimento. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, dichiarando inoltre inammissibile, perché nuova in appello, l’eccezione dell’Ufficio relativa al precedente diniego fondato sul rigetto dell’interpello disapplicativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, applicando lo ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio. Il diniego del rimborso era fondato soltanto sul mancato superamento del test di operatività; pertanto non era necessario decidere se la CTR avesse correttamente qualificato come oggettive le cause del mancato raggiungimento dei ricavi minimi. La Corte ha chiarito che la soglia di ricavi prevista dalla disciplina nazionale non può, da sola, privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA. Il diritto va riconosciuto se è stata effettivamente esercitata un’attività economica, i beni e servizi acquistati sono stati impiegati in operazioni soggette a imposta e non ricorrono frode o abuso. Le spese sono state compensate. La pronuncia impugnata della CTR, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
l'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità... ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte non può essere negato soltanto perché il volume delle operazioni a valle è inferiore a una soglia nazionale di ricavi.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
l' articolo 9 , paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone
La qualità di soggetto passivo dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica, non dal raggiungimento di una soglia minima di ricavi fissata dalla normativa interna.
Articolo 30, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 724/1994
tale presunzione, si fonda "su un criterio, quello di una soglia di ricavi, che è estraneo a quelli richiesti ai fini della dimostrazione di un'evasione o di un abuso" poiché prescinde da una valutazione "della realtà effettiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA" ed è ancorata solo al parametro della "valutazione del volume" degli affari (par. 39), sicché essa "eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenire le evasioni e gli abusi" (par. 42).
La disciplina delle società non operative, nella misura in cui fa discendere la perdita della detrazione dal mancato superamento di una soglia di ricavi, è incompatibile con il diritto unionale: il dato quantitativo non dimostra di per sé evasione o abuso e non può sostituire la verifica dell’effettività delle operazioni.
Articolo 2697 del codice civile
La norma è richiamata dall’Agenzia in relazione all’onere della prova circa l’esistenza di circostanze oggettive che impedissero il conseguimento dei ricavi minimi. La Corte non decide autonomamente la censura probatoria, poiché il ricorso è rigettato alla luce dell’incompatibilità unionale del presupposto normativo su cui si fondava il diniego.
Articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La disposizione è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato rigettato.
Massime di principio
- Il mancato raggiungimento dei ricavi minimi previsti per le società non operative non basta, da solo, a negare la detrazione o il rimborso IVA: occorre verificare l’effettiva attività economica e l’impiego dei beni e servizi in operazioni imponibili.
- La detrazione resta subordinata alle condizioni sostanziali previste dalla disciplina IVA e può essere negata quando siano provate frode o abuso; il semplice risultato economico modesto o negativo non dimostra di per sé tali condotte.
- Quando il diniego fiscale è fondato esclusivamente sul mancato superamento della soglia di operatività, la contestazione sulla natura oggettiva o soggettiva delle ragioni del mancato raggiungimento della soglia può risultare non decisiva, alla luce dell’incompatibilità unionale del criterio quantitativo automatico.
- In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni o ragioni di contestazione non sottoposte al giudice di primo grado, secondo quanto rilevato dalla CTR in questa vicenda.
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