Sentenza del 18/02/2025 n. 4135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 31 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. L’avviso prospettava l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente se, entro trenta giorni, non fossero state pagate tre cartelle e quattro avvisi di accertamento. Dopo che la C.T.P. di Asti aveva dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente a una cartella e respinto il ricorso per il resto, la C.T.R. aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo inammissibile la costituzione dell’Agenzia perché sottoscritta da un avvocato del libero foro e tardiva; aveva inoltre scambiato la comunicazione preventiva per una comunicazione di iscrizione ipotecaria già avvenuta, ravvisando per questo un vizio del contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione l’Agenzia ha proposto cinque motivi: i primi tre riguardavano la rappresentanza legale e la tardiva costituzione; il quarto denunciava il travisamento della natura dell’atto e la conseguente erronea valutazione del contraddittorio; il quinto era formulato in subordine.
La decisione
La Cassazione ha disatteso la richiesta del pubblico ministero di rinnovare la notifica del ricorso, rilevando che l’avviso di ricevimento attestava chiaramente l’avvio e il compimento della notificazione su istanza dell’Agenzia. Ha accolto il primo motivo: l’Agenzia può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi previsti, e la scelta difensiva non può essere sindacata dal giudice quanto alla sussistenza dei presupposti; il secondo motivo, sulla possibilità di regolarizzare la difesa tecnica, è rimasto assorbito. Ha accolto il terzo motivo: la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non rende inammissibile la costituzione, ma comporta soltanto le decadenze specifiche indicate dalla legge. Ha accolto il quarto motivo: la C.T.R. aveva confuso l’avviso preventivo di iscrizione ipotecaria con una comunicazione di iscrizione già eseguita e aveva quindi rilevato un vizio del contraddittorio inesistente; il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha definito nel merito la legittimità della pretesa tributaria né dell’ipoteca.
Norme richiamate
Art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Ne consegue, in sostanza, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur valendosi, in base ad una apposita Convenzione, del patrocinio erariale, non perde la possibilità, di carattere generale, di farsi difendere da un Avvocato del libero foro, senza che il giudice, di merito come di legittimità, possa sindacare sulla esistenza dei presupposti normativi per l'attribuzione dello ius postulandi all'Avvocato del libero foro.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conserva la facoltà generale di farsi rappresentare da un avvocato del libero foro. Il giudice non può sindacare, ai fini dello ius postulandi, la sussistenza dei presupposti normativi per la scelta del difensore.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
Questa Corte, con orientamento pacifico, ha stabilito che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall' art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto.
La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non è inammissibile. Produce le decadenze specifiche previste dalla norma, ma lascia fermi il diritto di contestare i fatti e le norme invocate e la possibilità di produrre documenti nei termini applicabili.
Art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973
Il travisamento di cui si duole l'Agenzia, infatti, risulta dalla stessa sentenza impugnata, che parla di "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", sicché l'erronea qualificazione in iure dell'atto partecipativo ha determinato il rilievo di un vizio dello stesso in realtà inesistente.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve essere distinta dalla comunicazione di un’iscrizione già eseguita. La diversa qualificazione dell’atto può determinare una valutazione errata circa l’esistenza di un vizio del contraddittorio endoprocedimentale.
Art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933
Questa Corte, enunciando un principio di diritto ai sensi dell' art. 363 c.p.c., ha statuito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell' art. 43 , comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 , di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell' art. 1 , comma 5 del D.L. 193 del 2016 , conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
La norma è richiamata per precisare che la delibera motivata prevista per casi speciali non è necessaria quando l’Agenzia si avvale di un avvocato del libero foro nei casi consentiti dal principio enunciato dalla Corte; resta invece rilevante per le ipotesi eccezionali in cui occorra derogare alla difesa dell’Avvocatura dello Stato.
Artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992
Questa Corte, con orientamento pacifico, ha stabilito che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall' art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto.
Anche in caso di costituzione tardiva, la parte resistente conserva la possibilità di produrre documenti secondo le modalità e i termini previsti dalle norme richiamate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva dell’ente resistente non comporta di per sé l’inammissibilità della difesa: determina le decadenze specifiche previste dalla legge, senza impedire ogni contestazione o produzione documentale consentita.
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei casi ammessi; il giudice non può escluderne lo ius postulandi sindacando la sussistenza dei relativi presupposti normativi.
- Occorre distinguere l’avviso preventivo di iscrizione ipotecaria dall’avviso di iscrizione già avvenuta: la natura concreta dell’atto va verificata prima di ravvisare violazioni del contraddittorio endoprocedimentale.
- Quando la Cassazione accoglie motivi processuali o relativi alla corretta qualificazione degli atti, può cassare con rinvio senza decidere definitivamente la fondatezza della pretesa tributaria sottostante.
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