Cassazione Civile, Ordinanza n. 16297/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto dell'istanza della contribuente e della documentazione depositata, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, rideterminando sinteticamente il reddito sulla base del riscontro dell'acquisto, avvenuto nel 2004, di un'unità immobiliare al corrispettivo di euro 387.340,00. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP, ottenendo un accoglimento solo parziale; poi entrambe le parti avevano appellato e la CTR aveva rigettato i gravami. In cassazione la contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. 600/1973 e omesso esame, sostenendo che l'avviso era illegittimo perché riferito al 1999, anno antecedente al periodo di quattro anni precedente la spesa del 2004; 2) violazione dell'art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992, lamentando che l'accertamento avrebbe dovuto riguardare semmai il coniuge e che, comunque, i contributi economici dei parenti avrebbero escluso il maggior reddito; 3) violazione dell'art. 38 e omessa motivazione, assumendo che l'ufficio avesse utilizzato un solo elemento indicatore di spesa per determinare sinteticamente il reddito; 4) richiamo al giudicato esterno, sostenendo che altre sentenze della CTR, passate in giudicato, avevano annullato accertamenti fondati sul medesimo presupposto per annualità diverse. Tuttavia, prima della decisione, la contribuente depositava istanza di estinzione per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e per avere pagato l'importo dovuto in unica soluzione.
Norme richiamate
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dalla ricorrente come norma violata in tema di accertamento sintetico del reddito; la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata.
D.M. 10 settembre 1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del redditometro; il suo contenuto applicativo non è stato esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Norme sul ricorso per cassazione richiamate a fondamento dei motivi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia del giudicato esterno dedotto come quarto motivo.
art. 1, commi da 186 a 202, L. 29 dicembre 2022
Base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente documenta l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria pendente e il pagamento dell'importo dovuto, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni questione sul merito dell'accertamento impugnato, incluse le doglianze relative alla legittimità del redditometro, al riparto soggettivo dell'accertamento e all'eventuale giudicato esterno.
- In caso di estinzione del giudizio per iniziativa della parte che ha aderito alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
- I motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e giudicato esterno restano priva di decisione di merito se interviene una causa estintiva sopravvenuta che chiude il processo.
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