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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17223/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare del 28 agosto 2009, integrato l'7 luglio 2010, avente tra l'altro la futura vendita di un impianto di cogenerazione. La società ricorrente sosteneva che la clausola penale prevista al punto 5.5 del preliminare dovesse operare anche per il ritardo nel pagamento del prezzo dell'impianto, eseguito solo parzialmente e tardivamente dalla controparte dopo la consegna dell'impianto. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la penale fosse riferita soltanto al mancato rispetto dei termini di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.4, cioè a specifiche obbligazioni diverse dal pagamento del prezzo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sui motivi di appello ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 112 c.p.c.; 2) motivazione solo apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. nell'interpretazione della clausola penale; 4) omesso esame dell'accordo integrativo del 7 luglio 2010, che avrebbe regolato diversamente la vendita e il pagamento dell'impianto e avrebbe inciso sull'ambito della penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha escluso l'omessa pronuncia e la motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva esposto in modo chiaro le ragioni del rigetto dell'appello. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione della clausola penale compiuta dal giudice di merito, perché fondata sui criteri letterale, sistematico e funzionale: la penale richiamava solo i termini delle obbligazioni indicate ai punti 5.1, 5.2 e 5.4 e non il pagamento del prezzo, che era disciplinato autonomamente in altra clausola contrattuale. Quanto al quarto motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato in modo specifico il dato testuale dell'accordo integrativo del 7 luglio 2010 da cui risultasse l'estensione della penale al pagamento del prezzo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione può essere proposta solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta lamentare una motivazione non condivisa o insufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o un motivo effettivamente devoluto; nel caso concreto la Corte territoriale aveva deciso sul punto controverso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se del tutto apparente o incomprensibile; qui la motivazione era invece percepibile e congrua.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle parole, inserite nell'intero contesto negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette sistematicamente, coordinando tra loro le diverse previsioni del contratto.

  • art. 1364 c.c.

    Le espressioni specifiche non possono essere estese oltre il loro significato testuale mediante interpretazioni analogiche o amplificative.

  • art. 1369 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate secondo la funzione che svolgono nel regolamento negoziale; la clausola penale, per la sua natura sanzionatoria, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale invocato non ricorre quando la sentenza impugnata contiene una motivazione riconoscibile e una risposta al motivo di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici è denunciabile solo se il giudice di merito li ha realmente disattesi, non quando si contesti semplicemente il risultato interpretativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato è ristretto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente individuato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il dato documentale o testuale trascurato e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del motivo è necessario il puntuale richiamo degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della clausola penale occorre attenersi al dato testuale e alla sua collocazione sistematica nel contratto; la penale non può essere estesa a obbligazioni diverse da quelle espressamente richiamate.
  • La clausola penale, avendo natura sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva in assenza di un chiaro riferimento negoziale.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla lettura del contratto operata dal giudice di merito una diversa interpretazione solo perché astrattamente plausibile: il sindacato riguarda il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza logica della motivazione, non la scelta tra interpretazioni alternative.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre contestazioni sulla sufficienza o sulla maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • La deduzione di omesso esame di un documento richiede l'indicazione specifica del dato trascurato e della sua decisività; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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