Sentenza del 18/11/2015 n. 23544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.G. ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli personalmente per debiti IVA e IRAP della società relativi al 1998. L'avviso di accertamento presupposto era stato notificato soltanto alla società e non al socio. Il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto contestare l'accertamento, di non essere vincolato dal giudicato formatosi nel giudizio promosso dalla società e di non poter essere chiamato a pagare anche le sanzioni riferibili alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Commissione regionale, che aveva respinto l'appello senza esaminare nel merito le contestazioni del socio sull'accertamento presupposto. Il socio di una società in nome collettivo è responsabile solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari sociali, ma, se l'atto presupposto non gli è stato notificato, può impugnarlo insieme alla cartella di pagamento, deducendo tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere contro l'accertamento. Gli ulteriori tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
I soci della società in nome collettivo rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il socio di una società in nome collettivo può essere destinatario della riscossione dei debiti tributari della società, anche se non ha partecipato agli atti di accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Il contribuente può impugnare l'atto successivo anche congiuntamente all'atto presupposto non notificato.
Il socio che riceve la cartella senza aver ricevuto l'avviso di accertamento può contestare, insieme alla cartella, anche la legittimità e il merito dell'atto presupposto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La disciplina del litisconsorzio necessario impone di considerare tutti i soggetti inscindibilmente coinvolti nel rapporto tributario, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 3
La norma è stata invocata in relazione alla notifica dell'accertamento riguardante il reddito della società ai soci.
Il giudicato formatosi nei confronti di un condebitore solidale non è automaticamente opponibile agli altri condebitori estranei al giudizio, soprattutto quando non abbiano avuto la possibilità di difendersi.
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato relativo all'accertamento notificato e controverso soltanto dalla società non può pregiudicare automaticamente il socio che non sia stato parte del relativo giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 1, lett. a)
La disposizione disciplina la riscossione frazionata delle somme dovute durante il contenzioso tributario e aveva costituito la base per l'iscrizione a ruolo dei due terzi dell'importo.
D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11
Le disposizioni sulle sanzioni tributarie sono state richiamate dal ricorrente per contestare l'estensione al socio delle sanzioni riferite alle violazioni commesse nell'ambito della società; la Corte non ha deciso tale questione, ritenendola assorbita.
Massime di principio
- Il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo può essere destinatario della riscossione dei debiti tributari della società, anche se l'accertamento è stato notificato soltanto alla società.
- La mancata notifica al socio dell'atto presupposto non rende automaticamente illegittima la cartella, ma impone di garantirgli la possibilità di contestare, insieme alla cartella, sia i vizi formali sia il merito dell'accertamento non notificato.
- Il socio non può essere considerato privo di difesa sulla base della sola responsabilità solidale o della sua qualità di socio: il giudice deve esaminare le contestazioni che avrebbe potuto proporre contro l'atto presupposto.
- Il giudicato formatosi in un processo cui il socio non ha partecipato non può essergli automaticamente opposto in senso pregiudizievole, salvo il rispetto delle regole sulla sua effettiva partecipazione e sul diritto di difesa.
- Quando una sentenza di merito respinge il ricorso del socio senza esaminare le contestazioni relative all'accertamento presupposto non notificato, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.
- Le questioni relative alle sanzioni e ad altri profili sostanziali possono restare assorbite se il giudice deve prima verificare la possibilità del socio di contestare validamente l'accertamento principale.
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