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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29620/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava infiltrazioni d'acqua e danni all'ultimo piano del suo immobile attribuiti ai lavori di rifacimento del tetto e alla sopraelevazione eseguiti dai convenuti nell'immobile confinante; chiedeva accertamento di responsabilità, demolizione e ripristino, risarcimento danni ex art. 2043 c.c., azione per stillicidio e per occupazione di porzione del muro, nonché deprezzamento della proprietà. In Cassazione deduceva violazione della normativa edilizia (art. 44 DPR 380/2001), mancata considerazione delle indagini penali parallele e censurava la valutazione delle prove e la mancata nomina di c.t.u.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato procedibile ma rigettato. La Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili nel merito: ha confermato che eventuali violazioni urbanistiche o penali non influiscono sui rapporti privatistici tra le parti se non provata la responsabilità civilistica; ha ritenuto inammissibile il deposito di nuova documentazione in Cassazione; ha confermato la legittimità della valutazione di merito che aveva escluso l'ammissione della c.t.u. in assenza di elementi allegati dalle parti che giustificassero l'intervento peritale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (liquidate in complessivi Euro 3.200,00 oltre spese forfettarie e accessori) e all'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale titolo della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente per i danni subiti

  • art. 44 D.P.R. n. 380/2001

    La ricorrente invocava violazioni della disciplina edilizia; la Corte ha ritenuto che l'eventuale abusività edilizia sia rilevante nei rapporti con l'amministrazione pubblica e, salvo prova del nesso civilistico, irrilevante nei rapporti privatistici tra le parti

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'ammissibilità del deposito in Cassazione di nuovi atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo eccezioni

  • art. 378 c.p.c.

    Citato in relazione alla memoria e alla produzione documentale depositata in prossimità dell'udienza; la Corte ha dichiarato inammissibile parte di tale produzione

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Fondamento dei motivi di ricorso (vizio nella valutazione della prova e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o generici rispetto all'accertamento di merito

  • art. 2697 c.c.

    Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che l'attrice non ha assolto l'onere probatorio circa il nesso causale tra lavori dei convenuti e danni denunciati

  • artt. 6 e 9 I. n. 53/1994

    Richiamati in tema di attestazione di conformità di copie analogiche estratte da atti digitali in casi di notifiche telematiche

  • art. 16 d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 (e art. 16-bis comma 9-bis)

    Norme relative al processo telematico e alle modalità di deposito/notifica di copie analogiche delle decisioni elettroniche; la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema

  • Cass. sez. unite, sent. n. 10266/2018 e n. 8312/2019 (giurisprudenza citata)

    Richiamate per i principi sulla necessità di estrarre copie analogiche dalle notifiche telematiche e sulla possibilità di sanatoria della mancata attestazione di conformità se le controparti non disconoscono la copia

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e art. 1 comma 17 legge n. 228/2012

    Normativa richiamata per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso rigettato presentato dopo la data indicata

Massime di principio

  • In controversie di responsabilità civile per opere edilizie il danneggiato deve allegare e provare in modo specifico gli elementi di fatto e il nesso di causalità tra i lavori del vicino e i danni lamentati; la c.t.u. non può supplire a una mancata allegazione di fatti concreti
  • Eventuali violazioni urbanistiche o reati edilizi riscontrati in sede penale o amministrativa non determinano automaticamente responsabilità civile tra privati: l'illiceità amministrativa è irrilevante nei rapporti privatistici salvo prova diretta del danno e del nesso causale
  • In Cassazione non sono ammissibili documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi salvo che attengano all'ammissibilità del ricorso o a nullità; le censure generiche sulla valutazione di merito sono normalmente inammissibili
  • In presenza di notifiche telematiche è necessario estrarre e depositare copia analogica della decisione notificata e, se richiesto, l'attestazione di conformità del difensore; la mancata attestazione può essere sanata se le controparti non disconoscono la copia
  • Per impugnare efficacemente una valutazione di merito in cassazione occorre formulare censure specifiche e circostanziate che dimostrino la violazione di legge o l'illogicità della motivazione, non semplici contestazioni generiche delle conclusioni dei giudici di merito

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