Cassazione Civile, Sentenza n. 29620/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava infiltrazioni d'acqua e danni all'ultimo piano del suo immobile attribuiti ai lavori di rifacimento del tetto e alla sopraelevazione eseguiti dai convenuti nell'immobile confinante; chiedeva accertamento di responsabilità, demolizione e ripristino, risarcimento danni ex art. 2043 c.c., azione per stillicidio e per occupazione di porzione del muro, nonché deprezzamento della proprietà. In Cassazione deduceva violazione della normativa edilizia (art. 44 DPR 380/2001), mancata considerazione delle indagini penali parallele e censurava la valutazione delle prove e la mancata nomina di c.t.u.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato procedibile ma rigettato. La Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili nel merito: ha confermato che eventuali violazioni urbanistiche o penali non influiscono sui rapporti privatistici tra le parti se non provata la responsabilità civilistica; ha ritenuto inammissibile il deposito di nuova documentazione in Cassazione; ha confermato la legittimità della valutazione di merito che aveva escluso l'ammissione della c.t.u. in assenza di elementi allegati dalle parti che giustificassero l'intervento peritale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (liquidate in complessivi Euro 3.200,00 oltre spese forfettarie e accessori) e all'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente per i danni subiti
La ricorrente invocava violazioni della disciplina edilizia; la Corte ha ritenuto che l'eventuale abusività edilizia sia rilevante nei rapporti con l'amministrazione pubblica e, salvo prova del nesso civilistico, irrilevante nei rapporti privatistici tra le parti
Richiamato per escludere l'ammissibilità del deposito in Cassazione di nuovi atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo eccezioni
Citato in relazione alla memoria e alla produzione documentale depositata in prossimità dell'udienza; la Corte ha dichiarato inammissibile parte di tale produzione
Fondamento dei motivi di ricorso (vizio nella valutazione della prova e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o generici rispetto all'accertamento di merito
Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che l'attrice non ha assolto l'onere probatorio circa il nesso causale tra lavori dei convenuti e danni denunciati
artt. 6 e 9 I. n. 53/1994
Richiamati in tema di attestazione di conformità di copie analogiche estratte da atti digitali in casi di notifiche telematiche
art. 16 d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 (e art. 16-bis comma 9-bis)
Norme relative al processo telematico e alle modalità di deposito/notifica di copie analogiche delle decisioni elettroniche; la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema
Cass. sez. unite, sent. n. 10266/2018 e n. 8312/2019 (giurisprudenza citata)
Richiamate per i principi sulla necessità di estrarre copie analogiche dalle notifiche telematiche e sulla possibilità di sanatoria della mancata attestazione di conformità se le controparti non disconoscono la copia
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e art. 1 comma 17 legge n. 228/2012
Normativa richiamata per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso rigettato presentato dopo la data indicata
Massime di principio
- In controversie di responsabilità civile per opere edilizie il danneggiato deve allegare e provare in modo specifico gli elementi di fatto e il nesso di causalità tra i lavori del vicino e i danni lamentati; la c.t.u. non può supplire a una mancata allegazione di fatti concreti
- Eventuali violazioni urbanistiche o reati edilizi riscontrati in sede penale o amministrativa non determinano automaticamente responsabilità civile tra privati: l'illiceità amministrativa è irrilevante nei rapporti privatistici salvo prova diretta del danno e del nesso causale
- In Cassazione non sono ammissibili documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi salvo che attengano all'ammissibilità del ricorso o a nullità; le censure generiche sulla valutazione di merito sono normalmente inammissibili
- In presenza di notifiche telematiche è necessario estrarre e depositare copia analogica della decisione notificata e, se richiesto, l'attestazione di conformità del difensore; la mancata attestazione può essere sanata se le controparti non disconoscono la copia
- Per impugnare efficacemente una valutazione di merito in cassazione occorre formulare censure specifiche e circostanziate che dimostrino la violazione di legge o l'illogicità della motivazione, non semplici contestazioni generiche delle conclusioni dei giudici di merito
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