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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29619/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della deliberazione assembleare del 13.11.2012 e dell'approvazione dei bilanci consultivi 2010/2011 e 2011/2012 e del preventivo 2012/2013. Il ricorrente contestava varie voci di spesa addebitate a condomini (compenso amministratore relativo a spese postali e bancarie, pulizia scale, maggior costo polizza condominiale, transazione, e in particolare una spesa di euro 150,03 per disostruzione e lavaggio di uno scarico), deducendo inesistenza, illegittimità o mancata giustificazione documentale di tali oneri e carenze nella diligenza dell'amministrazione

La decisione

Tribunale di Padova: ricorso dichiarato inammissibile perché verteva su questioni di merito non sindacabili (valutazione delle singole voci di spesa spettante all'assemblea). Corte d'appello di Venezia: rigetto dell'appello, dichiarando inammissibili le doglianze ritenute "novità" rispetto ai motivi iniziali (dovendo essere proposte nei termini decadenziali di art. 1137 c.c.) e confermando che molte contestazioni riguardavano il merito decisionale assembleare. Sulla specifica voce di euro 150,03 per disostruzione, la Corte distrettuale ha ritenuto carente l'interesse essendo la delibera stata sospesa in attesa di accertamenti. Corte di Cassazione: rigetto del ricorso per inammissibilità e carenza di specificità; ha confermato il limite del sindacato giurisdizionale sulle scelte di merito dell'assemblea e condannato il ricorrente alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge n.228/2012

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Citato dal ricorrente come norma violata; la Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza generica e priva della specificità necessaria per consentire il controllo di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.3

    Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di norme processuali o di diritto) invocati dal ricorrente; la Corte ha escluso l'ammissibilità in quanto i profili denunciati mancavano di autosufficienza e specificità

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.23

    Richiamato relativamente alla censura su violazione di norme sostanziali; la Corte ha ritenuto le questioni prospettate come valutazioni di merito non sindacabili in cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha richiamato la necessità che le istanze siano formulate chiaramente nei gradi di merito per poter essere valutate in sede di impugnazione

  • art. 437 c.p.c.

    Rilevante in relazione al principio tantum devolutum quantum appellatum; la Corte ha osservato che il ricorso per cassazione deve riportare con precisione le questioni precedentemente dedotte per contestare eventuali limitazioni dell'appello

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per richiedere il rispetto del termine decadenziale di 30 giorni per nuove domande autonome di annullamento delle delibere assembleari; motivi ritenuti "novità" dovevano essere proposti tempestivamente

  • art. 1135 c.c.

    Norma che attribuisce all'assemblea la competenza sulle decisioni condominiali; la Corte l'ha interpretata nel senso che le scelte discrezionali e di merito dell'assemblea non sono sindacabili se adottate con le maggioranze previste

  • artt. 1710 e 1713 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai doveri di diligenza dell'amministratore; la Corte ha considerato tali censure come valutazioni di fatto e di merito non ammissibili in sede di legittimità

  • legge n. 228/2012 e D.P.R. n. 115/2002 art. 13 (comma 1-quater/1-qualer)

    Norme richiamate per l'applicazione dell'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in caso di ricorso proposto dopo il 30.1.2013

Massime di principio

  • Le impugnazioni di delibere condominiali devono focalizzarsi su profili di legittimità: le contestazioni di merito (opportunità, convenienza o valutazione delle singole voci di spesa) sono, di regola, inammissibili
  • Nuove censure o domande autonome emerse successivamente all'atto introduttivo devono essere proposte entro i termini decadenziali previsti (art. 1137 c.c.); altrimenti sono dichiarate inammissibili per novità
  • In sede di Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente e specifico: occorre riportare puntualmente le istanze e i passi processuali rilevanti, non limitandosi a richiami sommari o a estratti dalla sentenza impugnata
  • Per far valere l'illegittimità di singole voci di bilancio è necessario evidenziare profili di eccesso di potere o violazioni formali/legali; semplici contestazioni probatorie o valutazioni contabili sono rimesse al giudice di merito
  • Il soccombente in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese di lite e, se il ricorso è successivo alla normativa sulla contribuzione unificata, anche all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge n.228/2012

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