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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35949/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni soggetti che, assumendo di avere rivestito la carica di presidenti di circoscrizione del Comune di Brindisi, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di funzione prevista per tale carica e la condanna del Comune al relativo pagamento; in subordine, hanno chiesto di accertare di non dovere restituire le indennità già percepite in un determinato periodo. Il Comune aveva contestato il diritto all’indennità e, in un primo momento, aveva anche domandato la restituzione delle somme già corrisposte. Dopo una prima fase di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la corte territoriale aveva rigettato le domande degli attori e riconosciuto il diritto del Comune alla ripetizione delle somme versate in esecuzione delle sentenze di primo grado. Nel ricorso per cassazione gli originari attori deducono, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che il Comune non avesse più chiesto la restituzione delle somme, ma solo un mero accertamento del diritto a ripeterle, trascurando il principio secondo cui in riassunzione sono inammissibili domande nuove o estranee al giudizio. Con il secondo motivo chiedono una diversa regolazione delle spese, lamentando l’uso dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e invocando la compensazione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infatti che l’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso fosse gravemente e irrimediabilmente insufficiente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una chiara e completa ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali, in particolare delle ragioni poste a base delle sentenze di primo grado e delle difese svolte nei precedenti gradi di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 82 d.lgs. 267/2000

    è richiamato come base normativa dell’indennità di funzione rivendicata dagli originari attori; nel precedente principio di diritto la Corte di cassazione aveva precisato che l’indennità spetta ai presidenti dei consigli di circoscrizione solo se siano state delegate funzioni amministrative ai consigli circoscrizionali da norme statutarie o regolamentari del Comune

  • art. 23 L. 265/1999

    è richiamato, insieme all’art. 82 del TUEL, per delimitare i presupposti di spettanza dell’indennità di funzione ai presidenti di circoscrizione

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato dai ricorrenti quale parametro della dedotta ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 345 c.p.c.

    è invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta introduzione in riassunzione di domande nuove o non più coltivate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte lo ritiene violato per insufficienza dell’esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., n. 11653/2006

    richiamata per affermare che l’esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti

  • Cass., Sez. Un., n. 2602/2003

    richiamata per sottolineare la funzione sostanziale del requisito di esposizione sommaria dei fatti, non meramente formalistica

  • Cass., Sez. Un., n. 4315/2020

    richiamata per il regime processuale relativo all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di definizione del giudizio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione sommaria dei fatti non consenta alla Corte di comprendere in modo completo e autonomo la vicenda sostanziale e processuale, senza dover integrare la lettura con altri atti o fonti.
  • Il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale a permettere la valutazione delle censure; deve includere, almeno in forma sintetica, domande, eccezioni, difese, sviluppo del processo e contenuto essenziale delle decisioni di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
  • Nel giudizio di rinvio non possono essere coltivate o introdotte domande estranee all’oggetto del giudizio, ma nel caso deciso la censura sul punto non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato arrestato da un vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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