Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una banca, quale creditrice di un fideiussore di società poi fallite, aveva convenuto in giudizio il debitore e la figlia per far dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta di un atto con cui il padre aveva trasferito alla figlia la nuda proprietà di un immobile riservandosi il diritto di abitazione; in subordine, aveva chiesto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo provati il credito, l’eventus damni e la scientia fraudis. In cassazione i soccombenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle preclusioni processuali e delle norme su intervento volontario, legittimazione e prova del credito, sostenendo che l’intervento del secondo creditore fosse tardivo e che la sua prova non potesse desumersi da documenti prodotti dall’attrice; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sugli estratti conto bancari, contestando la prova del credito della banca e la possibilità di fondarla su estratti conto non completi; 3) violazione dell’art. 2901 c.c., negando l’eventus damni e la scientia fraudis, sostenendo che la vendita fosse congrua e funzionale a pagare debiti scaduti e che il rapporto padre-figlia non fosse indice di frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione dell’intervento volontario e della prova della titolarità del credito era stata decisa in conformità alla giurisprudenza consolidata: l’interveniente volontario può formulare domande e produrre prove, salvo i limiti derivanti dalle preclusioni già maturate, ma tali limiti non escludono la prova della legittimazione/titolarità del credito quando la norma consente l’intervento fino alla precisazione delle conclusioni. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non conteneva una censura specifica alla sentenza impugnata, ma una mera riproposizione della tesi già svolta in appello e, sostanzialmente, una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi tipizzati e non per contestare l’apprezzamento di merito delle prove. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale dei presupposti della revocatoria, senza censurare in modo corretto le rationes decidendi della sentenza di merito, che aveva motivato sull’assenza di prova che l’alienazione fosse l’unico mezzo per soddisfare debiti scaduti, sulla consapevolezza di sottrarre il bene alla esecuzione e sulla rilevanza del rapporto di filiazione come elemento sintomatico della scientia fraudis. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di intervento volontario e preclusioni processuali; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile alla luce della disciplina dell’intervento e della giurisprudenza consolidata.
richiamato in relazione alla legittimazione e all’interesse ad agire/intervenire; non ha condotto a una diversa conclusione.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte ha escluso la fondatezza della deduzione.
richiamato per le preclusioni istruttorie; la Corte ha osservato che l’intervento volontario è comunque consentito fino alla precisazione delle conclusioni, fermo il regime delle prove.
richiamato in relazione alla successione societaria/incorporazione; la Corte d’appello aveva ritenuto superata la questione dell’intervento del secondo creditore per incorporazione della banca originaria.
norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte di merito aveva ravvisato eventus damni e scientia fraudis, e la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a una diversa lettura dei fatti.
richiamato insieme all’art. 2901 c.c. nel primo motivo; privo di autonoma decisività nella decisione.
richiamato sia sulla prova del credito sia nel secondo motivo; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vero vizio di riparto dell’onere probatorio, riducendosi a critica del merito.
richiamato per sostenere la tardività dell’intervento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge invocato per tutti i motivi; la Corte ha rilevato che i motivi erano in realtà diretti a contestare accertamenti di fatto o non erano specifici.
usato per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha precisato che la sua violazione non può essere dedotta per contestare una semplice valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ribadito che la violazione si configura solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non dedotte, disattenda prove legali o attribuisca valore di prova piena a elementi liberamente valutabili.
richiamato nel terzo motivo; la Corte ha confermato che i presupposti dell’azione revocatoria sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non con censure specifiche di diritto.
richiamato per l’ipotesi di alienazione a titolo oneroso destinata a soddisfare debiti scaduti; la Corte di merito ha escluso la prova che il bene fosse l’unico mezzo per pagare i debiti.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi interviene volontariamente nel giudizio conserva la facoltà di proporre domande e di allegare/produrre documenti a sostegno della propria legittimazione o del proprio credito, nei limiti delle preclusioni processuali già maturate; la sola maturazione delle preclusioni non rende di per sé inammissibile l’intervento né impedisce di dimostrare la titolarità della posizione sostanziale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia ignorato prove legali o abbia attribuito valore di prova piena a elementi soggetti invece a libera valutazione.
- In tema di revocatoria ordinaria, la censura in cassazione deve colpire specificamente le rationes decidendi della sentenza di merito; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o sostenere genericamente l’insussistenza dell’eventus damni e della scientia fraudis.
- Per escludere la revocabilità di un atto compiuto in funzione del pagamento di debiti scaduti, occorre la prova che l’alienazione del bene costituisse l’unico mezzo concretamente idoneo a soddisfare quei debiti; in mancanza, l’atto può restare pregiudizievole per i creditori.
- Il rapporto di stretta parentela tra alienante e acquirente può essere valorizzato, insieme ad altri elementi fattuali, come indizio della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
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