Cassazione Civile, Ordinanza n. 09670/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dal condominio nei confronti della debitrice esecutata, dopo il trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario, il ricorrente ha proposto opposizione contro l'ordine di liberazione sostenendo di essere il vero proprietario del bene, che il debito verso il condominio non esistesse e che la procedura fosse invalida perché il bene era stato venduto a prezzo irrisorio. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di una denuncia-querela per truffa. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la sospensione; nel merito il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il ricorrente non avesse un diritto di godimento opponibile né la proprietà dell'immobile. La Corte d'appello ha confermato, affermando che la questione della proprietà non era trattabile nel giudizio di opposizione all'ordine di liberazione, che le contestazioni sul prezzo e sull'inesistenza del debito erano già state affrontate in altro giudizio e che non ricorrevano i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. perché non era stata ancora esercitata l'azione penale. In Cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: violazione delle norme sull'opposizione esecutiva e sul giudicato, erronea esclusione dell'accertamento della proprietà e della sussistenza del credito, omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove, nullità della sentenza per motivazione apparente, e violazione dell'art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio che l'appello era stato proposto contro una sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, impugnabile non con appello ma con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Poiché il giudizio di appello non poteva essere iniziato né proseguito, la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio. Non sono state liquidate spese, perché le controparti non hanno svolto difese in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
evocato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'accertamento della proprietà nell'opposizione esecutiva; la Corte non decide nel merito ma chiarisce il corretto mezzo di impugnazione in relazione alla qualificazione dell'opposizione
richiamato insieme all'art. 616 c.p.c. dal ricorrente; non è oggetto di decisione nel merito perché la Corte arresta il giudizio per improponibilità dell'appello
richiamato dal ricorrente; resta assorbito dalla pronuncia in rito
la Corte rileva che l'opposizione proposta era stata qualificata dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente impugnazione solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso; non rileva ai fini della decisione finale, che è tutta in rito
richiamato nel ricorso per dedurre omessa pronuncia; non esaminato per la definizione in rito
richiamato nel ricorso; non decisivo nella ratio della pronuncia
richiamato dal ricorrente per sostenere effetti preclusivi di giudicato; non affrontato nel merito
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
richiamato in relazione alle prove richieste; resta assorbito
richiamato per contestare il mancato esame delle prove; non esaminato per la preclusione processuale
richiamato per censurare la motivazione apparente; assorbito
richiamato per la sospensione necessaria; la Corte non affronta il merito del motivo perché assorbito dalla rilevata improponibilità dell'appello
richiamato per descrivere l'ordine di liberazione nell'espropriazione immobiliare; la Corte afferma che, nel regime applicabile, l'ordine di liberazione è atto del processo esecutivo e non autonomo titolo esecutivo
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
costituisce il fondamento della cassazione senza rinvio per improseguibilità del giudizio di appello
art. 111 Cost.
indica il rimedio esperibile contro la sentenza qualificata come resa in opposizione agli atti esecutivi: ricorso straordinario per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, il mezzo di impugnazione contro la sentenza che decide un'opposizione va individuato secondo la qualificazione attribuita dal giudice di merito all'azione proposta, in applicazione del principio dell'apparenza, a prescindere dalla qualificazione data dalla parte.
- Se il giudice qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza non è appellabile ma è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; l'appello proposto contro tale sentenza è improponibile e conduce alla cassazione senza rinvio.
- L'ordine di liberazione emesso nell'espropriazione immobiliare, nel regime successivo alla riforma del 2016, è un atto del processo esecutivo e non un autonomo titolo esecutivo; le doglianze contro di esso vanno fatte valere esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
- Quando manca il corretto mezzo di impugnazione, la Cassazione può rilevare d'ufficio la improseguibilità del giudizio e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare i motivi di merito.
- La qualificazione dell'opposizione e la natura dell'atto impugnato sono decisive per stabilire sia il rimedio processuale esperibile sia il perimetro delle questioni scrutinabili nel giudizio di impugnazione.
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