Cassazione Civile, Ordinanza n. 11143/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una persona fisica ha impugnato davanti al giudice di pace un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificato dall’agente della riscossione in base a più cartelle di pagamento e ai relativi atti presupposti, connessi e conseguenti. Il giudice di pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione su uno dei crediti di natura tributaria, ha ritenuto inammissibili le censure sui vizi formali della procedura di riscossione e ha rigettato il resto della domanda. Il tribunale, in appello, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il giudizio fosse stato qualificato come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che quindi non si applicasse la sospensione feriale dei termini. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione degli artt. 99, 112, 115 e 327 c.p.c. e dell’art. 3 della legge n. 742/1969, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come ordinaria azione di cognizione, con conseguente applicabilità della sospensione feriale e tempestività del ricorso/appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il tribunale, quale giudice di appello, aveva espressamente qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; pertanto, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione e del regime dei termini, rileva la qualificazione operata dal giudice a quo, anche se eventualmente errata, secondo il principio dell’apparenza. In base a tale qualificazione, il ricorso per cassazione doveva essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello, senza sospensione feriale; poiché la notifica è avvenuta oltre tale termine, il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma applicazione decisoria.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma applicazione decisoria.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma applicazione decisoria.
Il termine semestrale per proporre impugnazione è stato ritenuto applicabile; il ricorso notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello è stato considerato tardivo.
La sospensione feriale dei termini è stata esclusa in ragione della qualificazione della controversia come opposizione all’esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio dedotto nel ricorso per cassazione.
La controversia è stata espressamente qualificata dal giudice di appello come opposizione all’esecuzione; da tale qualificazione è stato fatto discendere il regime dei termini di impugnazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione e del regime dei termini, rileva la qualificazione dell’azione effettuata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo il principio dell’apparenza, anche se tale qualificazione sia erronea.
- Il principio dell’apparenza opera anche per stabilire se all’impugnazione si applichi o meno la sospensione feriale dei termini.
- Le opposizioni esecutive non sono soggette a sospensione feriale dei termini processuali, neppure quando nel giudizio residuino soltanto questioni sulle spese di lite.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e non opera la sospensione feriale, il ricorso è inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11041/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11045/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11065/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11073/2023 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →