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Sentenza

Sentenza n. 3566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 24 marzo 2025, n. 5964, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di un progetto standardizzato per l’accesso ai certificati bianchi relativo alla sostituzione con tecnologia LED dell’illuminazione stradale comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il rigetto del GSE del progetto standardizzato n. CB0000000976, presentato per conto di un cliente, volto all’ammissione al sistema dei titoli di efficienza energetica. Il GSE aveva ritenuto ostativa la circostanza che tutti gli impianti, sia nella situazione antecedente sia in quella successiva all’intervento, fossero già dotati di misuratori di energia elettrica. In primo grado e in appello la società ha sostenuto che la mera presenza di misuratori non escludesse il metodo standardizzato, poiché l’art. 9, comma 1, lett. b), del d.m. 11 gennaio 2017 richiede la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi e non l’assenza di qualunque sistema di misurazione. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e contestato, in via subordinata, la disciplina del d.m. 10 maggio 2018, lamentando l’assenza di un meccanismo di salvaguardia per i progetti a consuntivo relativi al periodo tra il 4 aprile 2017 e l’11 luglio 2018. Secondo l’appellante, tale disciplina avrebbe determinato un vuoto normativo, impedendo sia la presentazione di un progetto standardizzato sia quella di un progetto a consuntivo. Ha censurato anche la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo operata dal TAR, sostenendo che non fosse necessaria la previa presentazione di un’istanza di conversione in progetto a consuntivo.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha interpretato l’art. 9, comma 1, lett. b), del d.m. 11 gennaio 2017 nel senso che il metodo a consuntivo costituisce il metodo prioritario, perché fondato sulla misurazione puntuale dei consumi ante e post intervento, mentre il metodo standardizzato, basato sulla misurazione di un campione e sull’estensione statistica dei risultati, è ammissibile solo quando ricorrano cumulativamente la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi rispetto al valore dei certificati bianchi ottenibili. Poiché nel caso concreto i sistemi di misurazione erano già presenti e consentivano di misurare i consumi sia prima sia dopo l’intervento, non occorreva procedere alla loro installazione: mancava quindi il presupposto della non convenienza economica dell’investimento e il progetto standardizzato non era ammissibile. L’eventuale presenza parziale o il malfunzionamento parziale dei misuratori avrebbe imposto al proponente di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione, ma tale situazione non risultava provata. Il giudice ha inoltre ritenuto irrilevante il prospettato vuoto normativo, poiché esso non poteva rendere ammissibile un progetto privo dei requisiti stabiliti dalla disciplina vigente. Quanto alla conversione in progetto a consuntivo, il Consiglio di Stato ha confermato che un simile progetto non era mai stato presentato, con conseguente carenza di interesse alla censura; ha comunque rilevato che le considerazioni del GSE sulla convertibilità costituivano una digressione e non un’ulteriore causa di rigetto. In ogni caso, la domanda non avrebbe potuto essere qualificata come progetto a consuntivo perché presentata dopo l’avvio della realizzazione dell’intervento, in violazione dei limiti temporali applicabili. La scelta normativa del d.m. 10 maggio 2018 non è stata ritenuta irragionevole. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017

    «metodo standardizzato [...] che consente di quantificare il risparmio addizionale [...] per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi»

    Il metodo standardizzato richiede cumulativamente la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. Se i sistemi di misurazione sono già presenti, manca il presupposto della non convenienza dell’installazione.

  • art. 9 d.m. 11 gennaio 2017

    «Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi»

    Il sistema privilegia la quantificazione il più possibile esatta e veritiera dei risparmi energetici; il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale ante e post intervento, è distinto e non fungibile con quello standardizzato.

  • art. 7, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017

    I certificati bianchi sono emessi in misura corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE, giustificando la priorità della misurazione puntuale.

  • Allegato 1, capitoli 1 e 2, d.m. 11 gennaio 2017

    Il capitolo relativo al metodo a consuntivo disciplina la misurazione puntuale; quello relativo al metodo standardizzato consente la misurazione su un campione rappresentativo e l’estensione statistica dei risultati.

  • art. 2, comma 1, lett. o), d.m. 11 gennaio 2017

    L’accesso al meccanismo incentivante presuppone che la data di avvio della realizzazione del progetto sia successiva alla presentazione dell’istanza di accesso.

  • d.m. 10 maggio 2018

    La disciplina modificativa dei progetti di efficienza energetica e delle tipologie incentivabili non è stata ritenuta irragionevole nella scelta del regime temporale applicabile alle domande.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede consentono di considerare, in astratto, il dato sostanziale della domanda; tuttavia non permettono di qualificare come progetto a consuntivo una domanda presentata dopo l’avvio dei lavori, in violazione dei limiti temporali.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e delle misure conseguenti richieste dalla ricorrente.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica.

Massime di principio

  • Nel sistema dei certificati bianchi, il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi ante e post intervento, costituisce il metodo prioritario rispetto a quello standardizzato, poiché assicura una quantificazione più esatta e verificabile del risparmio energetico incentivato.
  • Il metodo standardizzato è ammissibile solo quando ricorrano cumulativamente la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi rispetto al valore indicativo dei certificati bianchi conseguibili.
  • Quando gli impianti oggetto dell’intervento sono già dotati di sistemi di misurazione idonei a rilevare i consumi ante e post intervento, non sussiste il presupposto della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati e il progetto non può essere ammesso secondo il metodo standardizzato.
  • Se i sistemi di misurazione sono presenti o funzionanti solo in parte, spetta al proponente dimostrare che l’integrazione o la sostituzione della rete di misurazione non è economicamente conveniente rispetto all’incentivo ottenibile.
  • L’esistenza di un eventuale vuoto normativo o la difficoltà pratica di presentare tempestivamente un progetto a consuntivo non consente di derogare ai requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina vigente per il progetto standardizzato.
  • Una domanda di accesso agli incentivi presentata dopo l’avvio della realizzazione dell’intervento non può essere qualificata come progetto a consuntivo in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, perché tali principi non consentono di superare i limiti temporali stabiliti dalla disciplina incentivante.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAppelloInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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