Cassazione Penale, Sentenza n. 23676/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. n.285/1992) commesso il 10 aprile 2019. Il ricorrente ha chiesto la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo che la previsione della revoca obbligatoria della patente quando il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l e vi sia un sinistro (anche senza danni a persone) contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza e creerebbe disparità rispetto all'art. 222 cod. strada che disciplina in modo diverso le sanzioni amministrative accessorie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. La Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale richiamando precedente giurisprudenza della stessa Sezione (Sez.4, n.7950/2021, Zappalorto) e pronunce della Corte costituzionale (es. n.88/2019 e ordinanza n.247/2013), affermando l'autonomia tra l'art. 186 e l'art. 222 cod. strada e la ragionevolezza della scelta legislativa che prevede la revoca obbligatoria per la specifica ipotesi aggravata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 186, in particolare il comma 2-bis, prevede la revoca obbligatoria della patente quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l abbia provocato un sinistro; la Corte ha ritenuto legittima e razionale questa scelta legislativa, motivata dalla particolare pericolosità della condotta in stato di ebbrezza.
Disciplina le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca) correlate a reati della circolazione; la Corte ha affermato che questa disposizione ha portata generale e mantiene autonomia rispetto alla specifica disciplina dell'art. 186, per cui non sussiste contraddizione sistematica tale da determinare illegittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis.
art. 444 Codice di Procedura Penale
Norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale procedura non impedisca l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, comma 2-bis.
art. 3 Costituzione
Richiamato dal ricorrente per una presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e giustificata da esigenze di prevenzione e tutela della sicurezza stradale.
art. 27 Costituzione
Richiamato in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte costituzionale aveva già valutato che le scelte legislative in tema di limitazioni alle sanzioni sostitutive rientrano nella valutazione del legislatore e non risultano incompatibili con l'art. 27, terzo comma.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità parziale di una disposizione dell'art. 222 ma ha confermato che, in caso di omicidio o lesioni stradali gravi, ove ricorrano aggravanti come l'ebbrezza, la revoca obbligatoria della patente può rimanere; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia non incida sulla legittimità dell'art. 186, comma 2-bis.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 247/2013
Ha ritenuto manifestamente infondate questioni poste su profili analoghi dell'art. 186, consolidando l'interpretazione secondo cui la ratio della disciplina aggravata è la maggiore pericolosità della condotta in stato di ebbrezza e la legittimità della restrizione di alcune misure alternative.
Sez.4, n.7950 del 11/02/2021 (Cassazione, Zappalorto)
Precedente della stessa Sezione che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 186, comma 2-bis, confermando l'autonomia delle disposizioni e la coerenza del sistema sanzionatorio.
artt. 589-bis e 590-bis Codice Penale
Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; richiamati in relazione alla disciplina delle sanzioni accessorie e alle pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso parzialmente sull'art. 222.
Massime di principio
- La previsione di revoca obbligatoria della patente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia causato un sinistro è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità compatibile con il principio di uguaglianza; questioni analoghe sono state dichiarate manifestamente infondate.
- L'art. 186, comma 2-bis, mantiene autonomia rispetto all'art. 222: la disciplina speciale dell'ebbrezza al volante giustifica un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla disciplina generale delle sanzioni accessorie.
- Il ricorso alla costituzionalità fondato su sola 'irragionevolezza' ai sensi dell'art. 3 Cost. incontra elevata soglia di ammissibilità: il giudice di legittimità tiene conto della valutazione politica del legislatore e dichiara l'inammissibilità se non sussistono chiari profili di arbitrarietà manifesti.
- La procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge penale sostanziale (come la revoca della patente quando previsa obbligatoriamente).
- Per ottenere un esito diverso in casi analoghi è più efficace agire su profili fattuali o procedurali (dimostrare l'assenza dell'aggravante, errori nella rilevazione del tasso alcolemico, assenza del nesso con il sinistro) oppure promuovere modifiche legislative; i ricorsi basati esclusivamente su argomentazioni di presunta irragionevolezza normativa hanno bassa probabilità di successo.
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte ribadito che la scelta di non distinguere, ai fini della revoca obbligatoria, in funzione della gravità dell'incidente rientra in un criterio di prevenzione generale che non è manifestamente irragionevole.
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