Cassazione Civile, Ordinanza n. 34760/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite riguarda la retribuibilità del c.d. "tempo tuta", cioè del tempo impiegato da un dipendente, all'inizio e alla fine del turno, per indossare e poi dismettere la divisa aziendale. Il giudice di merito aveva accertato che, per l'organizzazione imposta dalla società, il lavoratore dovesse entrare in azienda, transitare dai tornelli, raggiungere lo spogliatoio, indossare la divisa fornita e custodita in armadietti individuali, accedere poi al reparto solo dopo tale operazione e, a fine turno, timbrare l'uscita dal reparto prima di potersi cambiare. La retribuzione era calcolata solo sul tempo tra timbratura di ingresso e timbratura di uscita, senza includere quel tempo preparatorio e successivo. La società ricorrente ha impugnato la decisione di merito con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame della mancata prova dell'eterodirezione e violazione dell'art. 1 D.Lgs. n. 66/2003, sostenendo che mancassero direttive e controllo datoriale sui tempi di vestizione; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'accordo aziendale del 12/06/1986, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che pause e indennità giornaliera previste dall'accordo fossero state introdotte proprio quale compensazione del tempo di vestizione e svestizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la mancata prova dell'eterodirezione non è un fatto storico, ma un esito valutativo dell'istruttoria; lo ha ritenuto infondato nella parte di violazione di legge, perché la Corte d'appello aveva accertato in concreto che l'organizzazione aziendale imponeva la vestizione e la svestizione in tempi e luoghi predeterminati dalla società, integrando così l'eterodirezione sufficiente a ricondurre il tempo tuta nel tempo di lavoro retribuibile. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la dedotta violazione di un accordo aziendale non rientra nel vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. come prospettato; la censura sugli artt. 1362 e 1363 c.c. si risolveva in una diversa interpretazione del testo pattizio; la deduzione basata su una deposizione testimoniale mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
Il vizio di omesso esame presuppone un fatto storico decisivo, non una mera valutazione istruttoria; la violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La nozione di tempo di lavoro è stata applicata alla concreta organizzazione aziendale che imponeva al lavoratore vestizione e svestizione in funzione e in luogo predeterminati dall'impresa.
I criteri ermeneutici contrattuali non risultano violati quando la censura si limita a contrapporre una diversa lettura del testo pattizio senza individuare uno specifico errore di interpretazione.
accordo aziendale del 12/06/1986
Le pause previste dall'accordo non sono state ritenute pattuite come compensazione del tempo tuta, perché il testo le collegava a interventi sull'ambiente e non alla vestizione/svestizione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa può essere considerato tempo di lavoro quando sia imposto dall'organizzazione aziendale, con vincolo di luogo e di tempo tale da escludere la libera autodeterminazione del dipendente.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo realmente omesso, non contestare l'apprezzamento delle prove o l'esito della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio, né mascherare una richiesta di nuovo esame dei fatti sotto la veste dell'omesso esame o della violazione di legge.
- La censura di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione puntuale dell'errore ermeneutico; è inammissibile quando si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale.
- Le previsioni collettive o aziendali che regolano pause o indennità non compensano il tempo tuta se dal testo e dal contesto negoziale non risulta una chiara funzione sostitutiva o remunerativa di quel tempo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34626/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34630/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34635/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34648/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34660/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34662/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →