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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9399/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina (24/06/2024) che, a seguito di precedente annullamento parziale della Prima sezione della Corte di Cassazione, aveva rideterminato condanne e pene con riferimento a partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.) e, per CAMINITI, anche ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 d.p.r. 309/90) e, per PINO, a un reato di estorsione aggravata. I motivi principali dedotti dai difensori riguardavano vizi di motivazione nella ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso, mancata risposta a prove documentali, errata determinazione del trattamento sanzionatorio, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi di MONFORTE, NICOLOSI, PINO VINCENZO, SCUDERI FILIPPO e SCUDERI SALVATORE, confermando le motivazioni della Corte territoriale in ordine alla loro partecipazione al sodalizio (valore probatorio delle intercettazioni, partecipazione a riunioni, collegamenti e condotte di supporto). Ha invece parzialmente accolto il ricorso di CAMINITI CARMELO limitatamente alla mancata valutazione del riconoscimento del vincolo di continuazione tra le due imputazioni associative (capo 1 e capo 11): la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina esclusivamente per riesaminare tale profilo. Per gli altri ricorrenti i rigetti comportano condanne confermate e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la "messa a disposizione" stabile e il contributo partecipativo anche senza reati fine specifici possono integrare la fattispecie, secondo la giurisprudenza di legittimità citata

  • art. 416-bis comma 1 e comma 2 cod. pen.

    Distinzione tra partecipazione ordinaria e con compiti direttivi; la qualificazione ai fini della pena è stata valorizzata dal giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione

  • art. 74 comma 6 d.p.r. 309/90

    Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: contestato per CAMINITI; la Corte ha richiesto espressa valutazione del vincolo di continuazione tra questa fattispecie e quella di mafia

  • art. 629 cod. pen.

    Norma dell'estorsione; usata per qualificare il reato fine contestato a PINO e per determinare il reato piu' grave ai fini della pena base

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione tra reati; centrale nella contestazione sulla determinazione della pena e sulla corretta applicazione dell'aumento per continuazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione sintetica dei ricorsi per Cassazione; richiamato per delimitare l'ampiezza delle argomentazioni esaminate

  • art. 627 comma terzo cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione al vizio dedotto sulla determinazione della pena e sui criteri procedurali di motivazione (segnalazione del vizio ma rigetto delle doglianze)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie: le censure che propongono una semplice rivalutazione dei fatti sono inammissibili salvo vizio motivazionale palese
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere provata anche mediante la "messa a disposizione" stabile del soggetto per il sodalizio, senza che sia necessario il concorso in reati fine, purché la motivazione del giudice di merito mostri indici concreti e collegati
  • Le intercettazioni (telefoniche e ambientali) e le dichiarazioni auto/etero-accusatorie rilevate tramite captazione, se interpretate logicamente dal giudice, costituiscono prova ammissibile e la loro interpretazione è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione
  • L'estinzione del reato (es. per prescrizione) non preclude che la condotta pertinente sia valorizzata dal giudice come elemento indicativo del contributo partecipativo all'organizzazione
  • In caso di annullamento con rinvio per carenze motivazionali, il giudice di rinvio ha ampi poteri di cognizione ma deve comunque esaminare e decidere espressamente tutte le questioni indicate dalla Cassazione (es. riconoscimento del vincolo di continuazione)
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione logica e specifica; differenze di trattamento tra coimputati sono ammissibili se il giudice spiega adeguatamente la diversa gravità delle condotte e la diversa posizione nel sodalizio

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