Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26529/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 55 del d.lgs. 231/2007. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di responsabilità, contestando la valutazione delle immagini acquisite tramite videocamere di sorveglianza e sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo non corretto il compendio probatorio. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la questione non era stata ritualmente dedotta in appello nonostante la norma fosse già vigente. Con il terzo motivo contestava il riconoscimento della recidiva. Con il quarto motivo censurava il mancato ricorso alle pene sostitutive ex art. 53 l. n. 689/1981, assumendo che la Corte di merito non avesse correttamente valutato la possibilità di sostituire la pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di doglianze già disattese in appello, osservando inoltre che il ricorso si confrontava solo con i filmati di videosorveglianza e non con gli ulteriori elementi probatori, incluse le dichiarazioni di numerosi testimoni ritenuti attendibili. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la questione della particolare tenuità del fatto non era stata devoluta in appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato, richiamando il criterio della valutazione concreta della recidiva in relazione all'art. 133 c.p. e alla persistente inclinazione a delinquere. Ha ritenuto infondate anche le censure sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile se sorretto da motivazione non illogica, e ha considerato infondato il quarto motivo perché la Corte di merito aveva espresso un giudizio prognostico sfavorevole, fondato sulla personalità dell'imputato e sulla sua capacità a delinquere, tale da giustificare il diniego delle pene sostitutive. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. 231/2007

    indica il titolo di reato o illecito oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello e poi contestata in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di esclusione della punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non era stata ritualmente devoluta in appello.

  • art. 133 c.p.

    il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, anche in rapporto ai precedenti penali e alla capacità a delinquere.

  • art. 53 l. n. 689/1981

    la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive è rimessa a un giudizio prognostico di merito sulla personalità del condannato e sulla sua capacità di non delinquere, non sindacabile in cassazione se motivato in modo non illogico.

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il provvedimento conclusivo è una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione non sono scrutinabili questioni che non abbiano formato oggetto del devolutum in appello; la deduzione per la prima volta del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p. è preclusa se la questione non è stata ritualmente sollevata nei motivi di gravame.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con l'intero compendio probatorio valorizzato dal giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze già disattese o la critica a un solo frammento probatorio rendono il motivo inammissibile.
  • La recidiva è legittimamente riconoscibile solo mediante una valutazione concreta, fondata sui precedenti penali e sulla persistente inclinazione a delinquere dell'imputato, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • Il diniego delle pene sostitutive della pena detentiva è espressione di un giudizio prognostico di merito sulla personalità del condannato e sulla sua capacità a delinquere; tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.