Cassazione Penale, Ordinanza n. 26508/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili del delitto di rapina aggravata. In appello la responsabilità era stata affermata sulla base di un compendio probatorio composto da accertamenti della polizia giudiziaria, dichiarazioni testimoniali reputate attendibili e intercettazioni ambientali. Entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove poste a fondamento della condanna. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, denunciando travisamento della prova dichiarativa e violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo hanno contestato la configurabilità del concorso di persone nel reato di rapina. Hanno inoltre lamentato la mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma 3, c.p.; uno dei ricorrenti ha anche censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio e sulla ricostruzione dei fatti mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre reputato manifestamente infondate le censure sul concorso di persone, sull'aggravante delle più persone riunite e, per il ricorrente interessato, sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La censura sulla valutazione del compendio probatorio non è ammissibile in cassazione quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già disattese con motivazione congrua e logica dal giudice di merito.
art. 628, commi 2 e 3, c.p.
Il reato contestato è la rapina aggravata; l'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della condotta violenta o minacciosa, essendo irrilevante che la vittima percepisca o meno tale presenza.
art. 628, comma 3, c.p.
L'aggravante è collegata all'accresciuta potenzialità offensiva derivante dalla compresenza oggettiva di più soggetti, non alla percezione soggettiva della persona offesa.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione della sentenza di merito sia assente, apparente o manifestamente illogica; il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare singolarmente tutte le allegazioni difensive.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, se la sentenza di merito ha offerto una motivazione completa, coerente e priva di vizi logici.
- Il travisamento della prova e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sono censure inammissibili quando si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti e in un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
- Nel concorso di persone nel reato, la censura è infondata se la decisione di merito ha già spiegato in modo congruo la partecipazione plurima alla condotta criminosa.
- Nella rapina, l'aggravante delle più persone riunite presuppone la presenza contestuale di almeno due soggetti nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; non rileva la percezione della vittima, ma la maggiore capacità offensiva derivante dalla compresenza oggettiva.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento allegato dalla difesa, potendo richiamare quelli ritenuti decisivi e implicitamente superare gli altri.
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