Cassazione Penale, Ordinanza n. 26511/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della continuazione, nei limiti desumibili dal testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 9 ottobre 2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due: con il primo si contestava il giudizio di comparazione tra circostanze opposte, ritenuto dalla Corte di merito favorevole all'equivalenza; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una precedente condanna per reato consumato in altro carcere. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una valutazione discrezionale di merito non sindacabile in legittimità se non in caso di arbitrio o manifesta illogicità, e il secondo infondato perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e adeguata nel negare la continuazione.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze opposte; la scelta di equivalenza è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente con riferimento al vincolo della continuazione; il suo riconoscimento è escluso quando la motivazione del giudice di merito, ragionata e argomentata, neghi l'unicità del disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito censurare una valutazione di merito che abbia giustificato l'equivalenza tra circostanze con motivazione sufficiente, anche se sintetica, purché coerente con l'adeguatezza della pena concretamente irrogata.
- La negazione del vincolo della continuazione è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da un ragionamento logico e argomentato sulla mancanza dei presupposti per l'unicità del disegno criminoso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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