Cassazione Penale, Ordinanza n. 26509/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, poiché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logicamente e giuridicamente corretta e la doglianza sulla pena è stata considerata improponibile in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina semplice, censurando: 1) la motivazione sulla responsabilità penale, assumendo una diversa lettura delle risultanze processuali e la pretesa illogicità della ricostruzione del merito; 2) la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi sollecitavano una rivalutazione del fatto e della prova e una nuova valutazione della discrezionalità sanzionatoria del giudice di merito, attività estranee al giudizio di legittimità, e ha inoltre evidenziato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale e coerente sia sulla responsabilità sia sulla pena.
Norme richiamate
art. 628, comma 1, c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in appello.
art. 132 c.p.
Criterio legale di determinazione della pena, richiamato per affermare che la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti normativi.
art. 133 c.p.
Criterio di commisurazione della pena, cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né rivalutare il compendio probatorio sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura di illogicità della motivazione è inammissibile quando mira soltanto a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, se la sentenza impugnata contiene una motivazione puntuale, coerente e giuridicamente corretta.
- La determinazione della pena, compresa la misura della pena base e l'incidenza di circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia rispettato il parametro degli artt. 132 e 133 c.p. e sia resa una motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- Quando il giudice di merito esplicita gli elementi considerati per la quantificazione della pena, la censura di eccessività della sanzione non può essere accolta in cassazione se non denuncia un vizio effettivo di legittimità.
Come è indicizzato
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