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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26510/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 15/07/2024, deducendo un unico motivo relativo all'eccessività della pena. Il ricorso, per come riportato nell'ordinanza, non conteneva specifiche censure sulla motivazione del trattamento sanzionatorio ed è stato ritenuto generico. La Corte ha rilevato che la doglianza era anche manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti/diminuzioni per aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione congrua sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito nel rispetto dei criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La pena va determinata valorizzando gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto e della personalità dell'agente; il giudice assolve l'onere motivazionale mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Massime di principio

  • La censura di eccessività della pena è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena è limitato alla verifica che il giudice abbia fatto corretta applicazione dei criteri legali e abbia reso una motivazione congrua, anche mediante un richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • Quando il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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