Cassazione Penale, Ordinanza n. 26482/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il procedimento traeva origine da un’archiviazione disposta dal G.I.P. di Cosenza dopo il rigetto dell’opposizione della persona offesa. Il difensore della persona offesa ha impugnato l’ordinanza deducendone l’abnormità funzionale e strutturale: secondo il ricorso, il giudice non avrebbe considerato elementi decisivi emersi nelle indagini, con lesione del diritto di difesa e con un arresto anticipato e illegittimo del procedimento, sottraendo il fatto alla dialettica processuale ordinaria. La Cassazione ha invece ritenuto che l’ordinanza di archiviazione non presentasse profili di abnormità e che, essendo un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione nel caso concreto, l’impugnazione fosse inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso proposto avverso l’ordinanza di archiviazione. Ha escluso sia l’abnormità strutturale, perché l’archiviazione è un provvedimento previsto dal codice di rito, sia l’abnormità funzionale, perché il provvedimento non determina una regressione indebita del procedimento né una stasi irreversibile, potendo l’indagine essere riaperta nelle forme di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata solo come uno dei reati oggetto del procedimento archiviato.
Norma richiamata solo come uno dei reati oggetto del procedimento archiviato.
Norma richiamata solo come uno dei reati oggetto del procedimento archiviato.
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare senza formalità l’inammissibilità del ricorso nei casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
L’impugnazione è inammissibile quando è proposta avverso provvedimento non impugnabile.
Prevede la declaratoria anche d’ufficio dell’inammissibilità da parte del giudice dell’impugnazione.
Richiamato per affermare che, dopo la legge n. 103 del 2017, l’ordinanza di archiviazione è reclamabile nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p., non ricorribile per cassazione.
Indica i soli casi di nullità rilevanti nel reclamo avverso l’ordinanza di archiviazione.
La possibilità di riapertura delle indagini esclude che l’archiviazione determini una stasi irreversibile del procedimento.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L’ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. dopo il rigetto dell’opposizione della persona offesa non è, di regola, affetta da abnormità strutturale, poiché costituisce un atto espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale.
- Non sussiste abnormità funzionale quando il provvedimento non provoca una regressione indebita del procedimento né una sua stasi irreversibile, essendo comunque possibile la riapertura delle indagini nei modi di legge.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso un provvedimento non impugnabile, la Corte può dichiararne l’inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La figura dell’abnormità è eccezionale e opera solo per atti che risultino estranei agli schemi dell’ordinamento processuale oppure che, pur astrattamente adottabili, siano emessi fuori dai casi consentiti al punto da determinare uno sviamento radicale del sistema.
- L’ordinanza di archiviazione, in presenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non si impugna con ricorso per cassazione ma, nei limiti di legge, con il rimedio del reclamo nei casi di nullità tipizzati.
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