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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26507/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari, riproponendo quattro censure: 1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per la dedotta nullità derivante da asserita irregolarità dell'udienza, che la Corte territoriale aveva già esaminato e ritenuto sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. perché non eccepita dal difensore presente; 2) carenza motivazionale sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di truffa, prospettando in realtà una diversa lettura del fatto e delle prove; 3) mancata querela della persona offesa, questione non devoluta con l'appello e non rilevabile d'ufficio; 4) omesso riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione, assunto ritenuto infondato perché il termine non era ancora maturato nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché ripetitivo di una censura già correttamente disattesa in appello, con sanatoria della nullità a regime intermedio per mancata eccezione del difensore presente; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio; il terzo motivo non è stato esaminabile perché la mancanza di querela non era stata specificamente devoluta in appello né era rilevabile d'ufficio; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la prescrizione non era ancora maturata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    La dedotta violazione è stata ritenuta non fondata perché la nullità prospettata era già stata esaminata dalla corte territoriale e non imponeva una diversa decisione in sede di legittimità.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    La nullità a regime intermedio è stata ritenuta sanata per mancata eccezione da parte del difensore presente all'udienza.

  • art. 609 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo come articolo, ma la Corte ha affermato il principio per cui non possono essere introdotte in cassazione questioni non specificamente devolute con l'appello e non rilevabili d'ufficio.

  • art. 157 c.p.

    La doglianza sulla prescrizione è stata respinta perché il termine non risultava ancora decorso nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • La nullità a regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente dalla parte presente all'udienza, altrimenti si sana ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché tali censure attengono al merito.
  • La questione della mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta con l'atto di appello e non è rilevabile d'ufficio.
  • La prescrizione del reato non può essere riconosciuta quando, alla data rilevante, il termine non era ancora maturato; la relativa doglianza è manifestamente infondata.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiNullità processualePrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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