Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un fallimento contro l'atto istitutivo di un trust e i successivi conferimenti di immobili, ritenuti preordinati a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria/di inefficacia verso il fallimento attrice, e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo ammissibile anche l'intervento autonomo di un secondo fallimento creditore, spiegato tardivamente in primo grado, con autonoma domanda revocatoria. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 105 e 2901 c.c. per avere la corte ammesso l'intervento del terzo come autonomo adesivo, nonostante l'asserita mancanza di connessione oggettiva con la domanda originaria; 2) violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. per avere consentito al terzo interveniente, costituitosi solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, di svolgere una domanda nuova e di avvalersi di allegazioni e prove ormai precluse; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., che sarebbe stata proposta oltre il termine dalla data dell'atto di costituzione del trust.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dagli artt. 360, n. 3 e n. 6, c.p.c. La Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano ricostruito in modo sufficiente la vicenda processuale, non avevano indicato con precisione le allegazioni e le argomentazioni rispettivamente svolte dai due fallimenti, non avevano chiarito in cosa consistesse la dedotta assenza di connessione e avevano richiamato documenti privi di adeguata attestazione e localizzazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sull'ammissibilità dell'intervento del terzo né quella sulla prescrizione. Nessuna condanna alle spese è stata disposta, perché gli intimati non si sono costituiti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola sull'intervento del terzo; la censura dei ricorrenti riguardava i limiti dell'intervento autonomo e la necessaria connessione con l'oggetto del processo.
L'intervento volontario è consentito fino alla precisazione delle conclusioni, ma il terzo non può compiere atti già preclusi alle altre parti; la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la domanda autonoma del terzo interveniente.
Norma sulla revocatoria ordinaria richiamata per contestare la declaratoria di inefficacia del trust e dei conferimenti in pregiudizio dei creditori.
Norma sulla prescrizione dell'azione revocatoria, invocata per sostenere la tardività della domanda del fallimento interveniente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte richiama i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, con specifico riferimento a specificità dei motivi e autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma che impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non consente, per difetto di specificità, di comprendere immediatamente la censura mosse alla decisione impugnata e di verificare, sulla base degli atti richiamati, la fondatezza delle doglianze.
- Chi deduce l'erronea ammissione dell'intervento di terzo e la violazione delle preclusioni processuali deve indicare con precisione il contenuto delle domande e delle allegazioni rispettivamente formulate dalle parti, non essendo sufficiente un richiamo generico all'assenza di connessione o alla tardività dell'intervento.
- La censura di omessa pronuncia su eccezione di prescrizione o su altra questione processuale richiede che il ricorso ricostruisca puntualmente i dati rilevanti, inclusi la data dell'atto, gli eventuali atti interruttivi o sospensivi e la fase in cui l'eccezione è stata sollevata.
- L'autosufficienza del ricorso per cassazione richiede la precisa indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento delle doglianze, nonché della loro collocazione processuale; il mero deposito di documenti non basta se il ricorso non ne spiega il rilievo decisivo.
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