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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34813/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune notificava a un contribuente un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno 2013, negando l'agevolazione per l'abitazione principale a un complesso abitativo formato da due unità immobiliari contigue. Il contribuente impugnava l'atto e vinceva in primo grado; in appello il giudice tributario regionale confermava l'annullamento, ritenendo sufficiente, per ottenere l'aliquota agevolata "prima casa", la dimora abituale e anagrafica del possessore e del nucleo familiare, nonché la mera iscrivibilità come unica unità nel catasto edilizio urbano, anche se l'unità non era ancora effettivamente accatastata in modo unitario. Il comune ricorreva per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che l'agevolazione spetta solo quando l'immobile sia già, allo stato, effettivamente un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile come tale, e non in base alla sola potenziale reductio ad unitatem di immobili contigui.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del comune. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio secondo cui, per fruire dell'agevolazione IMU per abitazione principale, occorre il requisito oggettivo dell'effettiva unicità catastale dell'immobile, oltre ai requisiti soggettivi di dimora abituale e residenza anagrafica. Alla giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [...] Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

    L'agevolazione IMU per abitazione principale richiede un requisito oggettivo: l'immobile deve essere, in concreto, un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile come tale nel catasto edilizio urbano; non basta la mera possibilità teorica di accorpamento di più unità contigue.

  • art. 1, comma 10, L. n. 208/2015

    comma 0a) inserito nel comma 3 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011

    La modifica normativa richiamata è stata utilizzata come conferma del carattere tipizzato e restrittivo delle agevolazioni IMU, senza incidere sul requisito oggettivo dell'unicità catastale dell'immobile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come censura di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la procedura camerale con proposta del relatore e contraddittorio regolarmente instaurato.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di stretta interpretazione non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Per l'IMU sull'abitazione principale, il requisito soggettivo della dimora abituale e della residenza anagrafica non è sufficiente se manca il requisito oggettivo dell'effettiva unicità dell'unità immobiliare.
  • La mera iscrivibilità catastale come unica unità non equivale, di per sé, all'effettivo accatastamento unitario richiesto dalla disciplina dell'agevolazione.
  • La giurisprudenza formatasi in tema di ICI sulle unità contigue non è automaticamente trasponibile all'IMU, perché la formulazione normativa è diversa e più rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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