Cassazione Civile, Ordinanza n. 11318/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La società ricorrente impugnava la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto il reclamo contro la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale. La controversia verteva sulla natura dell’attività svolta: la società sosteneva di essere un’impresa agricola e quindi non fallibile, deducendo che la Corte territoriale avesse trascurato documenti e dati fiscali e contabili idonei a dimostrare la prevalenza dell’attività agricola (partita IVA, contratti di locazione e affitto di fondo, assunzioni di operai agricoli, fatture per semi, irrigazione e gasolio agricolo, vendite di prodotti agricoli). Contestava inoltre la valutazione delle fatture relative a patate da consumo, l’utilizzo del contenzioso con la Regione Puglia quale elemento indiziario, il mancato esame della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio e alcuni errori materiali presenti nella sentenza di merito, ritenuti causa di nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sull’effettiva prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella agricola. Ha ribadito che l’impresa agricola non è sottratta al fallimento se svolge anche attività commerciale non riconducibile, per connessione e prevalenza, all’art. 2135 c.c., e che la valutazione della prevalenza spetta al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su prove introdotte dalle parti, senza violare l’art. 115 c.p.c., e che il giudizio di merito aveva accertato la sospensione delle coltivazioni dal 2005 e il prevalente ricorso ad acquisti commerciali di patate da consumo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a una circostanza priva di autonoma decisività. Il quinto è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e perché il diniego implicito della CTU rientra nel potere di valutazione del giudice di merito. Il sesto è stato respinto perché le irregolarità denunciate erano meri errori materiali emendabili, non cause di nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’attività agricola non esclude il fallimento se il soggetto svolge anche un’attività commerciale autonoma o prevalente; le attività di commercializzazione sono connesse solo se riguardano prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure formulate come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; il vizio processuale o motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dal mezzo di impugnazione.
Non vi è violazione quando il giudice utilizza prove ritualmente introdotte dalle parti; il principio di disponibilità della prova non è leso se la decisione si fonda sul materiale probatorio allegato in giudizio.
Ai fini dell’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, grava su chi invoca la natura agricola e la relativa sottrazione alla fallibilità l’onere di dimostrare i presupposti della connessione e prevalenza delle attività agricole.
La fallibilità dell’imprenditore dipende dall’esistenza di un’attività commerciale; l’esenzione invocata come impresa agricola deve essere provata da chi la deduce.
La nullità della sentenza ricorre solo se mancano gli elementi essenziali indicati dalla norma; meri errori materiali nell’intestazione o nella numerazione non determinano nullità e sono emendabili con correzione.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’impresa che svolga anche attività agricola non è sottratta al fallimento se il giudice di merito accerta, in concreto, che l’attività commerciale è autonoma o prevalente rispetto a quella agricola.
- Per qualificare come agricola l’attività di commercializzazione non basta il richiamo all’art. 2135 c.c.: occorre dimostrare che la commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o comunque riconducibili alla connessione normativa.
- Il giudizio sulla prevalenza tra attività agricola e commerciale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Una doglianza formalmente costruita come violazione di legge non è ammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nel processo civile, il principio di disponibilità della prova non è violato se il giudice fonda la decisione su prove ritualmente acquisite dalle parti.
- Chi invochi la sottrazione al fallimento per la natura agricola dell’impresa deve provare i fatti costitutivi dell’esenzione, secondo il principio di riparto dell’onere della prova e quello di vicinanza della prova.
- Il diniego di una CTU non è di per sé censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia già raggiunto la certezza necessaria sulla base delle prove documentali disponibili.
- La nullità della sentenza non deriva da meri errori materiali o refusi dell’intestazione se risultano comunque presenti gli elementi essenziali richiesti dall’art. 132 c.p.c.
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