Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29995/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. L’Ufficio ha rettificato il reddito ritenendo utilizzate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società cartiera, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi. La CTP aveva respinto il ricorso della società e la CTR aveva confermato integralmente l’avviso. La socia, quale coobbligata solidale della società cessata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione dell’appello e quindi non era più esistente; il ricorso in appello era perciò stato proposto da soggetto privo di legittimazione ad causam. In ragione di tale inammissibilità originaria dell’appello, la sentenza di CTR è stata cassata senza rinvio. Le spese sono state compensate perché il rilievo è stato effettuato d’ufficio, e la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla società ormai estinta, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione ad causam derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese. Per effetto di tale inammissibilità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di appello e di legittimità e ha disposto l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione del soggetto giuridico; gli atti processuali successivi proposti in suo nome sono inammissibili per difetto di legittimazione ad causam.
  • Il difetto di legittimazione ad causam derivante dall’estinzione della parte può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Se l’impugnazione di merito è proposta da un soggetto ormai estinto, la decisione resa sull’impugnazione deve essere cassata senza rinvio, perché il processo non poteva validamente proseguire.
  • Il rilievo officioso dell’inammissibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
  • Nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, il rigetto dell’impugnazione comporta, ove dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.