Cassazione Civile, Sentenza n. 18766/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato prescritto l'obbligo contributivo relativo ai redditi da attività libero-professionale del 2009 per l'avv. Alessandra Alioto. Il motivo principale contestava la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 (che ha posticipato il termine per il versamento dal 30 giugno 2010 al 7 luglio 2010) e quindi l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione. Motivo subordinato deduceva che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione configurasse omissione dolosa tale da interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il differimento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 sposti il dies a quo per la decorrenza della prescrizione dei contributi della gestione separata e, dunque, l'avviso di addebito notificato il 30.06.2015 è intervenuto prima della scadenza del termine quinquennale. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha rilevato che non sussistono i presupposti per far pagare all'INPS un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.C.M. 10 giugno 2010
pubblicato in G.U. n.146 del 19 giugno 2010
La disposizione ha differito il termine per il pagamento dei contributi 2009 dal 30 giugno 2010 al 7 luglio 2010; la Corte ha ritenuto che tale differimento sposti il dies a quo per la decorrenza della prescrizione dei contributi alla gestione separata.
La norma prevede l'interruzione della prescrizione per il fatto che costituisce reato; l'INPS aveva dedotto che l'omessa compilazione del quadro RR potesse integrare un'omissione dolosa idonea ad interrompere la prescrizione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo e non l'ha esaminata nel merito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995 (gestione separata)
Richiamata come disciplina delle contribuzioni dovute alla gestione separata; la Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, comprensivi di eventuali differimenti.
Norma richiamata in ricorso fra le disposizioni riguardanti termini e versamenti; la Corte ha valutato il complesso delle norme che influiscono sul termine di pagamento ai fini della prescrizione.
Citata fra le norme di riferimento relative agli adempimenti tributari e termini di versamento; la Corte si è conformata all'orientamento che considera i differimenti dei termini ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
Richiamato come norma generale sul termine di prescrizione dei diritti; utilizzato nel quadro delle doglianze sulle modalità di calcolo della prescrizione.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011
Richiamata nel secondo motivo tra le norme rilevanti per la valutazione delle dichiarazioni e degli adempimenti fiscali; non decisiva in ragione dell'assorbimento.
Norma citata tra i riferimenti normativi relativi agli obblighi tributari e alle sanzioni, richiamata nel secondo motivo ma non esaminata nel merito.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
Richiamata nel secondo motivo in relazione agli adempimenti dichiarativi; la Corte non si è pronunciata sul punto in quanto il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Per i contributi alla gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento: se tale termine è stato legalmente differito, il dies a quo si sposta conseguentemente.
- Occorre sempre verificare misure straordinarie o provvedimenti amministrativi (es. D.P.C.M.) che differiscono i termini di versamento perché incidono sul decorso della prescrizione.
- La notifica di un avviso di addebito intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale impedisce la prescrizione; pertanto la data esatta del termine di pagamento è cruciale nel calcolo della prescrizione.
- L'accertamento di un'eventuale omissione dolosa nella compilazione della dichiarazione può interrompere la prescrizione (art. 2941 n.8 c.c.), ma tale questione è incidentale se, per effetto di differimenti dei termini, il credito non è già prescritto.
- In caso di contrasto giurisprudenziale su punti di diritto rilevanti (es. decorrenza della prescrizione in presenza di differimenti), la Cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame nella diversa composizione.
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