Cassazione Penale, Sentenza n. 35617/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per calunnia deducendo, in sintesi: (1) nullità della sentenza per presunta firma del Presidente apposta dopo il collocamento a riposo e per separazione del dispositivo dalla motivazione; (2) violazione del principio di retroattività della norma di favore e dell'abolitio criminis: l'intervenuta depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata escluderebbe la configurabilità della calunnia fondata su quel reato; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova: mancata prova della falsità del documento B e della consapevolezza dell'autore, omissione della perizia, errori nella valutazione delle testimonianze; (4) difetto di giurisdizione quanto alla declaratoria di falsità e alla confisca, per effetto della depenalizzazione del falso; (5) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla ricostruzione dei tempi e modi della falsificazione e sulla attendibilità dei testimoni; (6) uso ingiustificato di ricostruzioni ipotetiche e violazione dei criteri probatori per la prova indiziaria. Sono state inoltre sollevate questioni di legittimità costituzionale rispetto a vari articoli della Costituzione, della CEDU e della Carta dei diritti dell'UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il primo motivo (firma del Presidente dopo il collocamento a riposo e separazione dispositivo/motivazione) è stato ritenuto manifestamente infondato: ciò che conta è la decisione assunta dal Collegio al momento della deliberazione; la seconda doglianza (depennalizzazione del falso esclude la calunnia) è stata respinta sulla base del consolidato principio che la calunnia si consuma al momento della falsa incolpazione e va valutata in relazione alla situazione normativa esistente all'epoca del fatto; i motivi sostanziali di merito (prove, perizia, motivazione, valutazione testimoniale, ipotesi alternative) sono considerati inammissibili o infondati per non aver dimostrato una vulnerazione tale da incidere sulla coerenza strutturale della motivazione; quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato la declaratoria di falsità del documento B, ritenendo che il giudice penale possa accertare la falsità anche in presenza di proscioglimento o depenalizzazione, secondo l'art. 537 c.p.p.; però la Cassazione ha rilevato che il reato di calunnia riferito a fatti del 4 settembre 2014 è andato interamente prescritto (termine massimo per la pena applicabile scaduto il 4 marzo 2022, escludendo la sospensione emergenziale ritenuta non concretamente incidente sul processo), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (compresa la confisca non obbligatoria). Sono tuttavia confermate le statuizioni civili in favore della parte civile (salvo quanto eventualmente specificato), ai sensi dell'art. 578 c.p.p. Infine la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese (parte finale del dispositivo risultava nel testo tronco ma la pronuncia contiene la condanna alle spese).
Norme richiamate
L'articolo disciplina il reato di calunnia; la Corte ha interpretato che la calunnia si consuma al momento della falsa incolpazione e resta valutabile anche se il reato incolpato viene successivamente depenalizzato.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e retroattività di quella favorevole; la Corte ha osservato che la retroattività della norma di favore non annulla la qualificazione della condotta di calunnia compiuta quando il fatto presupposto era previsto come reato.
Consente al giudice penale di dichiarare la falsità di documenti anche quando vi sia proscioglimento; la Corte ha richiamato tale norma per ritenere legittima la declaratoria di falsità emessa nel processo penale.
Stabilisce che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, restano salve le statuizioni civili; la Corte ha dichiarato salvaguardate le pronunce civili nonostante l'annullamento per prescrizione.
Norma sulla confisca; la Corte ha ritenuto che la confisca disposta non rientrasse tra le ipotesi di confisca obbligatoria e quindi fosse annullabile con la declaratoria di prescrizione.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia")
Prevede sospensione di termini processuali per la crisi pandemica; la Corte ha escluso la rilevanza della sospensione nella fattispecie per mancanza di incidenza concreta sullo svolgimento del processo, e dunque non ha prorogato i termini di prescrizione.
Costituzione italiana
art. 111, comma 6 e art. 117
Richiamate dal ricorrente in relazione al giusto processo e al diritto comunitario/eurounitario; la Corte ha ritenuto infondate le censure costituzionali prospettate, ritenendo compatibile la valutazione svolta con i parametri costituzionali.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Art. 6 (giusto processo) e art. 7 (nessuna pena senza legge) invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni convenzionali alla luce della valutazione temporale del fatto e della funzione della decisione giudiziale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
art. 49 (o richiamata nel ricorso)
Richiamata a supporto della tesi dell'applicazione della norma più favorevole; la Corte ha ritenuto che la disciplina europea non imponga l'esito invocato dal ricorrente rispetto alla calunnia.
Massime di principio
- La validità della sentenza va valutata soprattutto con riferimento al momento della deliberazione del collegio: il collocamento a riposo del Presidente dopo la decisione non determina automaticamente la nullità della pronuncia se la funzione decisionale è stata regolarmente esercitata.
- Il reato di calunnia si valuta in relazione alla situazione normativa esistente al momento della consumazione: la successiva depenalizzazione del reato falsamente imputato, di regola, non impedisce l'integrazione della calunnia commessa quando quel fatto era previsto come reato.
- Il giudice penale può accertare e dichiarare la falsità di documenti anche in presenza di un proscioglimento o di una successiva depenalizzazione, quando l'accertamento della falsità sia necessario ai fini della decisione sulla condotta contestata.
- L'annullamento della condanna per prescrizione estingue gli effetti penali ma non incide automaticamente sulle statuizioni civili: le pretese civili possono sopravvivere e restare efficaci ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- Il sindacato di legittimità della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può rieditare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, ma verifica la coerenza logico-giuridica e la struttura argomentativa della motivazione; censure che si limitano a proporre ricostruzioni alternative al merito sono, di norma, inammissibili.
- Le sospensioni normative dei termini processuali (es. per emergenza pandemica) incidono sulla prescrizione solo se risultano concretamente applicate e rilevanti rispetto alle specifiche fasi processuali; altrimenti la prescrizione può essere dichiarata decorso il termine ordinario.
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