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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19837/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, con pena di arresto e ammenda successivamente convertita nella corrispondente pena pecuniaria. Nel gravame aveva dedotto: 1) erronea valutazione della prova sullo stato di ebbrezza, sostenendo che un teste aveva riferito che egli aveva bevuto solo una bibita energetica e che l'esame ematico del giorno successivo era negativo; inoltre richiamava un articolo di stampa secondo cui l'etilometro potrebbe rilevare come alcoliche anche alcune bevande energetiche; 2) illegittimità della condanna perché fondata solo sulle dichiarazioni dei verbalizzanti; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di appellabilità della sentenza che irrogava la sola ammenda, trasmettendo gli atti alla Cassazione. Il ricorso per cassazione, così riqualificato, è stato ritenuto inammissibile perché i primi due motivi miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, mentre il terzo non si confrontava con la motivazione sull'estrema gravità della condotta, valutata ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto non consentite le doglianze di merito sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, valorizzando la motivazione del giudice di merito, che aveva accertato una guida a zig-zag di un autoarticolato in autostrada, in orario serale, con sintomi evidenti di ebbrezza e con tasso alcolemico positivo (1,21 e 1,01). Ha inoltre confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, reputando non censurabile la valutazione di estrema gravità e pericolosità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto il pretesto della violazione dei criteri di valutazione della prova, miri in realtà a ottenere una diversa rilettura del compendio probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
  • La motivazione di merito che valorizzi sintomi esteriori di ebbrezza, esito positivo del precursore ed esiti alcolemici positivi è logicamente idonea a sostenere l'affermazione di responsabilità per guida in stato di ebbrezza.
  • L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti marcata pericolosità per la circolazione e per l'incolumità pubblica, specie se posta in essere alla guida di un mezzo pesante, in orario serale, su autostrada trafficata e con andamento di guida pericoloso.
  • La sentenza di condanna che irroghi la sola ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., con conseguente conversione dell'appello in ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non consentita.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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