Cassazione Penale, Ordinanza n. 19837/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, con pena di arresto e ammenda successivamente convertita nella corrispondente pena pecuniaria. Nel gravame aveva dedotto: 1) erronea valutazione della prova sullo stato di ebbrezza, sostenendo che un teste aveva riferito che egli aveva bevuto solo una bibita energetica e che l'esame ematico del giorno successivo era negativo; inoltre richiamava un articolo di stampa secondo cui l'etilometro potrebbe rilevare come alcoliche anche alcune bevande energetiche; 2) illegittimità della condanna perché fondata solo sulle dichiarazioni dei verbalizzanti; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di appellabilità della sentenza che irrogava la sola ammenda, trasmettendo gli atti alla Cassazione. Il ricorso per cassazione, così riqualificato, è stato ritenuto inammissibile perché i primi due motivi miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, mentre il terzo non si confrontava con la motivazione sull'estrema gravità della condotta, valutata ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto non consentite le doglianze di merito sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, valorizzando la motivazione del giudice di merito, che aveva accertato una guida a zig-zag di un autoarticolato in autostrada, in orario serale, con sintomi evidenti di ebbrezza e con tasso alcolemico positivo (1,21 e 1,01). Ha inoltre confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, reputando non censurabile la valutazione di estrema gravità e pericolosità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza, applicata sulla base dell'accertato tasso alcolemico e della condotta di guida sintomatica.
art. 186-bis, comma 1 lett. d), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato nel capo d'imputazione come disposizione contestata; dalla motivazione emerge il riferimento alla disciplina della guida in stato di ebbrezza per determinate categorie di conducenti.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
impone l'inappellabilità della sentenza di condanna che infligga la sola pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, dell'arresto.
artt. 20-bis cod. pen. e 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamati per la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, rilevante ai fini dell'inappellabilità della decisione di primo grado.
art. 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689
base normativa della conversione e delle pene pecuniarie/sostitutive richiamate nella decisione.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perché la condotta è stata ritenuta estremamente grave e pericolosa.
criterio di valutazione complessiva della tenuità del fatto, da compiersi considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per ricordare che, dopo la riforma, nella valutazione della tenuità rileva anche la condotta successiva al reato.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto il pretesto della violazione dei criteri di valutazione della prova, miri in realtà a ottenere una diversa rilettura del compendio probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
- La motivazione di merito che valorizzi sintomi esteriori di ebbrezza, esito positivo del precursore ed esiti alcolemici positivi è logicamente idonea a sostenere l'affermazione di responsabilità per guida in stato di ebbrezza.
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti marcata pericolosità per la circolazione e per l'incolumità pubblica, specie se posta in essere alla guida di un mezzo pesante, in orario serale, su autostrada trafficata e con andamento di guida pericoloso.
- La sentenza di condanna che irroghi la sola ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., con conseguente conversione dell'appello in ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non consentita.
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