Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08175/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)

La controversia

Una persona fisica chiedeva, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 101 l.fall., la restituzione di 368 dipinti rinvenuti nei locali della società poi fallita. Sosteneva che le opere fossero state create dal padre e che, quale unica erede, le fossero pervenute per successione; aggiungeva che i quadri erano stati depositati presso la sede della società in assenza di altra collocazione e che il deposito era stato prorogato con scritture private del 16.7.2014 e del 29.4.2016 trasmesse via PEC, così da conferire data certa ai documenti. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che l’allegazione delle scritture al messaggio PEC non fosse sufficiente a rendere certa la data nei confronti del curatore, poiché occorreva la riproduzione del testo degli allegati nel corpo del messaggio. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo che il giudice di merito aveva omesso di considerare la disciplina sulla PEC e, in particolare, che il messaggio PEC comprende anche gli allegati; sosteneva inoltre che la curatela non aveva specificamente contestato né l’allegazione delle scritture né il contenuto delle stampe del messaggio e delle ricevute, le quali avrebbero dovuto essere disconosciute in modo chiaro e circostanziato ai sensi dell’art. 2712 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, alla luce della disciplina sulla posta elettronica certificata, i documenti informatici allegati fanno parte integrante del messaggio PEC e la ricevuta di avvenuta consegna prova la validità dell’invio del messaggio comprensivo degli allegati, con riferimento temporale opponibile ai terzi. Ha quindi censurato il tribunale per avere limitato la certezza della data al solo testo della comunicazione, escludendo gli allegati. Inoltre ha rilevato che la curatela non aveva formulato un disconoscimento specifico della copia cartacea della ricevuta PEC e dell’allegazione delle scritture private, ma aveva soltanto contestato in modo generico la mancata prova del titolo di proprietà. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    norma processuale utilizzata per l'insinuazione/opposizione del creditore o terzo nel fallimento; nel caso ha costituito il fondamento del procedimento di restituzione dei beni rivendicati.

  • art. 48 d.lgs. n. 82/2005

    la trasmissione telematica che richiede ricevuta di invio e di consegna avviene mediante PEC; la data e l'ora di trasmissione e ricezione sono opponibili ai terzi anche per i documenti informatici trasmessi con PEC.

  • d.P.R. n. 68/2005

    la Corte richiama la nozione di busta di trasporto, di messaggio PEC, di riferimento temporale e di ricevuta di avvenuta consegna; da tali disposizioni ricava che gli allegati sono parte integrante del messaggio e che la ricevuta certifica l'invio del messaggio integro in tutte le sue parti.

  • art. 1, 2° co., lett. a), d.P.R. n. 68/2005

    definisce la busta di trasporto come il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata.

  • art. 1, 2° co., lett. f), d.P.R. n. 68/2005

    definisce il messaggio PEC come documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

  • art. 1, 2° co., lett. i), d.P.R. n. 68/2005

    definisce il riferimento temporale come l'informazione contenente data e ora associata al messaggio PEC.

  • art. 6, 3° co., d.P.R. n. 68/2005

    la ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio PEC è pervenuto all'indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna tramite testo leggibile contenente i dati di certificazione.

  • art. 6, 6° co., d.P.R. n. 68/2005

    la ricevuta di avvenuta consegna è emessa solo a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida.

  • art. 11, 1° co., d.P.R. n. 68/2005

    i gestori trasmettono il messaggio PEC integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.

  • art. 2712 c.c.

    la copia stampata del messaggio PEC e delle ricevute, quale riproduzione meccanica, fa piena prova dei fatti rappresentati salvo disconoscimento specifico e circostanziato della parte contro cui è prodotta.

  • art. 23, 2° co., d.lgs. n. 82/2005

    le copie analogiche del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • art. 99 l.f.

    richiamato nel valutare la memoria difensiva della curatela e la mancata contestazione specifica dei documenti prodotti.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore non dovuto in caso di rigetto mancato.

Massime di principio

  • Nel sistema PEC, i documenti informatici allegati costituiscono parte integrante del messaggio e non possono essere considerati estranei ai fini della prova della trasmissione e della data certa.
  • La ricevuta di avvenuta consegna della PEC prova non solo la ricezione del messaggio, ma anche che esso è pervenuto integro in tutte le sue parti, inclusi gli allegati, con conseguente opponibilità ai terzi del riferimento temporale.
  • Quando la parte contesta una copia analogica di un documento informatico o la riproduzione cartacea di un messaggio PEC, il disconoscimento deve essere specifico, chiaro e circostanziato; contestazioni generiche non sono sufficienti a privare la copia della sua efficacia probatoria.
  • Ai fini dell'opponibilità nel fallimento della data delle scritture prodotte dal creditore o dal terzo, il giudice deve valutare correttamente la prova documentale digitale secondo la disciplina tecnica della PEC, senza restringere indebitamente l'accertamento al solo corpo del messaggio, se gli allegati sono pacificamente inviati e ricevuti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.